LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 02 Dicembre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara soc. TRAPANI – soc. SPEZIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 02 Dicembre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara soc. TRAPANI – soc. SPEZIA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 13.58 del 1° dicembre 2014) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 33° del secondo tempo dal calciatore Luca Pagliarulo (soc. Trapani) nei confronti del calciatore Niccolò Giannetti (soc. Spezia); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, durante l’esecuzione di un calcio di punizione battuto dal vertice sinistro dell’area di rigore trapanese, si verificavano una serie di contatti fra i giocatori amaranto e quelli bianco-neri, mentre il pallone terminava sul fondo, alcuni calciatori, tra i quali il Pagliarulo ed il Giannetti, cadevano per terra. Successivamente il giuoco riprendeva con una calcio di rinvio eseguito dal portiere trapanese, senza che vi fosse alcuna manifestazione di protesta da parte dei calciatori spezzini. Dopo qualche minuto il Giannetti ricorreva alle cure mediche, poiché sanguinante all’altezza dell’orecchio destro Ritiene questo Giudice che il contatto avvenuto tra i due calciatori sia del tutto casuale e di conseguenza non può integrare la “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Inoltre, il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato (con mail delle ore 16.43 del 1° dicembre 2014) di avere “visto” e valutato l’episodio. E tale dichiarazione non è sindacabile da questo Giudice. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.
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