F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 20 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ ERACLEA CREPALDO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 45 GIORNI AI CALCIATORI ANDREA RIZZETTO, ALESSIO MORO, GIANMARCO PAVAN, GIACOMO GEROTTO, GABRIELE BRAVIN, PAWEL PIOTR GACKI, NICOLÒ RIPPA, CRISTIANO BALSARIN, MATTHIEU LONGO, MARCO BOTTAN; – INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. RENATO RIZZETTO; – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILI AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILI AI SUDDETTI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E ART. 43 N.O.I.F. IN RELAZIONE A QUANTO RICHIAMATO DAL COM. UFF. N. 2 DELL’1.7.2013 L.N.D. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 20 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ ERACLEA CREPALDO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 45 GIORNI AI CALCIATORI ANDREA RIZZETTO, ALESSIO MORO, GIANMARCO PAVAN, GIACOMO GEROTTO, GABRIELE BRAVIN, PAWEL PIOTR GACKI, NICOLÒ RIPPA, CRISTIANO BALSARIN, MATTHIEU LONGO, MARCO BOTTAN; - INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. RENATO RIZZETTO; - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILI AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILI AI SUDDETTI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E ART. 43 N.O.I.F. IN RELAZIONE A QUANTO RICHIAMATO DAL COM. UFF. N. 2 DELL’1.7.2013 L.N.D. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014) Con atto, spedito in data 3.11.2014, la società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Veneto (pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 29.10.14) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, sono state irrogate le seguenti sanzioni: - squalifica per 45 giorni ai calciatori: Andrea Rizzetto, Alessio Moro, Gianmarco Pavan, Giacomo Gerotto, Gabriele Bravin, Pavel Piotr Gacki, Nicolò Rippa, Cristiano Balsarin, Mathieu Longo, Marco Bottan; - inibizione per mesi 6 al sig. Renato Rizzetto, Presidente e legale rappresentante della Società reclamante; - ammenda di € 1.000,00 alla Società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante nonché, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili ai calciatori più sopra indicati. La decisione, impugnata con l’atto di reclamo, ha riconosciuto la violazione, da parte del Presidente e dei calciatori della Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo, del combinato disposto dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 43 N.O.I.F., per avere consentito di disputare, il primo, e per avere disputato, i secondi, gare della stagione sportiva 2013/2014, senza che i predetti calciatori fossero muniti di valida certificazione di idoneità sportiva; per i medesimi fatti, la Società reclamante è stata condannata per responsabilità diretta ed oggettiva. Con i motivi di ricorso, la Società reclamante, pur ammettendo la sussistenza delle violazioni contestate, chiede una riduzione delle sanzioni irrogate nonché l’annullamento delle sanzioni inflitte ai calciatori Mattia Nesto, Alessio Moro e Gianmarco Pavan, in quanti gli stessi sarebbero stati muniti di valida certificazione di idoneità sportiva, di cui viene allegata al reclamo copia documentale. Il ricorso in epigrafe si appalesa, in parte inammissibile e, per il resto, infondato per le ragioni che seguono. In primo luogo, deve osservarsi che la decisione Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Veneto, oggetto di reclamo, non ha riguardato il calciatore, Mattia Nesto, la cui posizione è stata stralciata, avendo, il giudice di prime cure, disposto la fissazione di una nuova data di udienza per riconvocare il predetto calciatore nel rispetto dei termini di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S.; per tale ragione, il reclamo, per la parte riguardante la posizione del calciatore, Mattia Nesto, deve essere dichiarato inammissibile in quanto privo di oggetto. Quanto, invece, alle posizioni dei calciatori, Alessio MORO e Gianmarco Pavan, si osserva che le certificazioni, prodotte in copia in allegato al reclamo, non valgono ad escludere la responsabilità dei predetti tesserati nonché del Presidente e della stessa Società reclamante. Ed invero, l’art. 43, comma 3, N.O.I.F. prevede espressamente che “Gli accertamenti (dell'idoneità all'attività sportiva: N.d.E.) avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività”. Orbene, nel caso che ci occupa, le certificazioni dell’idoneità all’attività sportiva relative ai calciatori Alessio Moro e Gianmarco Pavan sono state rilasciate, rispettivamente, in data 11.1.2014 e 15.11.2014; dal che discende che gli accertamenti dell’idoneità all’attività sportiva dei predetti calciatori sono stati effettuati dopo, e non prima, l’inizio della stagione sportiva e, quindi, in aperta violazione del disposto di cui all’art. 43, comma 3, N.O.I.F.. Quanto, infine, all’entità delle sanzioni, le stesse si reputano congrue anche in considerazione della gravità delle violazioni ascritte atteso che l’obbligo di effettuare gli accertamenti dell’idoneità all’attività sportiva è volto a salvaguardare la salute e l’incolumità fisica dei calciatori che, nel caso di specie, è stata messa gravemente a rischio in relazione, peraltro, ad un numero consistente di tesserati. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città Eraclea Crepaldo di Eraclea (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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