F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. CINQUEGRANA ATTILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, CATANZARO CALCIO 2011/BARLETTA DEL 12.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/TB del 15.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. CINQUEGRANA ATTILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, CATANZARO CALCIO 2011/BARLETTA DEL 12.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/TB del 15.10.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22/TB del 15.10.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cinquegrana Attilio. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro del Campionato Nazionale Berretti Catanzaro Calcio 2011/Barletta disputato il 12.10.2014, il Cinquegrana, colpiva con un pugno al viso un avversario mentre si dirigevano negli spogliatoi. Avverso tale provvedimento il calciatore Cinquegrana Attilio ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello con atto del 18.10.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 27.10.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Cinquegrana Attilio, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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