F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S. ARGENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARIO CARLO EMANUELE SEGUITO GARA ARGENTINA/VADO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO S.S. ARGENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARIO CARLO EMANUELE SEGUITO GARA ARGENTINA/VADO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)
L'arbitro della gara Argentina/Arma di Taggia, disputata il 19 ottobre 2014 per il Campionato di Serie D, Girone A, riferiva nel suo rapporto che al 4' minuto del primo tempo aveva espulso dal terreno di gioco il calciatore Ferraro Carlo Emanuele della S.S. Argentina in quanto questi "mentre il pallone è in gioco, lontano dall'azione (e quindi dal pallone) colpisce un avversario con un pugno all'addome facendolo cadere". Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Compartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22 ottobre 2014, sulla base di tale rapporto infliggeva al4 calciatore Ferraro la squalifica per tre giornate di gara. La S.S. Argentina propone reclamo avverso tale delibera, adducendo che il calciatore era stato in precedenza provocato (con uno schiaffo alla testa) dall'avversario successivamente colpito. La reclamante chiede quindi una riduzione della squalifica. Il reclamo è infondato e pertanto da respingere. Ed invero, a parte la circostanza che non assumerebbe nessun valore discriminante il gesto compiuto in precedenza dall'avversario, tra l'altro privo di prova, resta il fatto, ammesso dalla stessa società reclamante, che il calcitore Ferraro ha posto in esse un grave atto di violenza. Non vi è spazio, quindi, a tacer d'altro, per accedere alla richiesta della reclamante di apportare una riduzione alla sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per l'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., infatti, la squalifica per 3 giornate di gara rappresenta la punizione minima per chi commette un atto di violenza, salvo il caso di attenuanti. La decisione appellata, non configurandosi nella specie alcuna attenuante, ha correttamente applicato il minimo edittale e pertanto è da confermare. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Argentina di Taggia (Imperia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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