F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S. A.R.L. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 3.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS/BATTIPAGLIESE CALCIO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S. A.R.L. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS/BATTIPAGLIESE CALCIO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) Nel corso della gara Akragas/Battipagliese del 19.12.2014, in particolare durante la prima frazione di gioco, uno degli assistenti dell’arbitro veniva fatto oggetto, da parte di uno steward, di epiteti offensivi proferiti con atteggiamento minaccioso, essendo in questi frangenti stato rincorso dallo steward stesso nei suoi spostamenti lungo la linea laterale. Sempre nel corso del primo tempo il direttore di gara veniva fatto indirizzo di uno sputo da parte di un tifoso dell’Akragas senza tuttavia venire colpito. I collaboratori dell’arbitro segnalavano poi nei propri rapporti che soggetti riconducibili all’Akragas consentivano – al termine della gara – l’accesso sul terreno di gioco a sostenitori della Società medesima. Uno di detti sostenitori cercava di aggredire – senza riuscirci per l’intervento delle Forze dell’Ordine – il capitano della Società Battipagliese, mentre un altro sostenitore riusciva a colpire il citato giocatore con un violento calcio; mentre altri soggetti non identificati insultavano uno degli assistenti. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n 38 del 22.10.2014), irrogava a carico della Società Akragas la sanzione della disputa di 1 (una) gara in campo neutro ed a porte chiuse, oltre all’ammenda di € 3.000,00. Proponeva impugnazione la Società Akragas chiedendo la riduzione delle sanzioni – in particolare la sanzione della disputa di una gara in campo neutro ed a porte chiuse – tenuto conto della genericità degli episodi descritti dagli ufficiali di gara, la loro non pericolosità e comunque la loro non sicura riconducibilità ad appartenenti e/o sostenitori alla Società Akragas. Evidenziava che non vi erano precedenti a carico della società stessa e che la gara si era svolta senza alcuna alterazione del suo regolare svolgimento. Sottolineava la Società Akragas che tutti gli accadimenti non avevano generato alcuna condizione di pericolo per la terna arbitrale. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che, contrariamente all’assunto della reclamante, la riconducibilità ad appartenenti alla Società Akragas dei fatti descritti nei referti appare indubbio, così come è indubbia la descrizione dei fatti riportata nei rapporti degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale). In ogni caso la Società risponde, in quanto organizzatrice dell’evento che si svolge nel proprio impianto sportivo, di quello che accade nel recinto di gioco compreso il comportamento dei soggetti ivi ammessi, steward o meno che siano. La Società medesima sulla scorta delle stesse considerazioni ha l’obbligo porre in essere mezzi atti a prevenire le intemperanze della propria tifoseria costituendo grave vulnus quello di consentire l’apertura delle cancellate del recinto di gioco consentendo al pubblico l’ingresso nel recinto di gioco medesimo. Smentisce, poi, nella logica, l’assunto della reclamante (sulla riconducibilità ai propri sostenitori dei fatti accorsi) la circostanza che ad essere aggredito è un giocatore della Società ospitata; cosa che ha creato grave e pericoloso turbamento. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto delle conseguenze dei fatti descritti. In questo delineato contesto appare evidente come sia da inquadrare nel giusto contesto l’eventuale connotato di concreto pericolo per i rappresentanti federali che, nella specie, risulta insussistente essendo state segnalate solo manifestazioni di intemperanza e mai tentativi di aggressione alcuna. Conseguenzialmente, nel confermare la sanzione pecuniaria sembra equo determinare la sanzione nella disputa di 1 (una) gara a porte chiuse sul proprio terreno di gioco. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. A.r.l. Akragas Città dei Templi di Agrigento, ridetermina la sanzione nell’obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse e ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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