F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.11.2014 INFLITTA AL SIG. PULVIRENTI ANTONINO SEGUITO GARA CATANIA/VIRTUS ENTELLA DEL 28.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.11.2014 INFLITTA AL SIG. PULVIRENTI ANTONINO SEGUITO GARA CATANIA/VIRTUS ENTELLA DEL 28.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014) Con reclamo ritualmente proposto la Società Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 38 del 29/10/2014) con la quale, seguito gara Catania/Virtus Entella del 28/10/2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al Dirigente Pulvirenti Antonino l'inibizione sino al 24.11.2014 “per avere, al 21° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa accompagnando, tale esternazione, con un gesto offensivo”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta, la qualificazione della espressione e del gesto meramente irriguardosa e non ingiuriosa, offensiva e priva di intento lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'Arbitro. Al fine di conseguire una riduzione della stessa ha richiamato precedenti di giurisprudenza sportiva in analoghe fattispecie ed in tal senso ha concluso. Alla seduta del 7.11.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – Ia Sezione – è comparso il difensore della reclamante che ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione. Questa Corte, infatti, osserva che, pur qualificando l'espressione ed il gesto di natura offensiva, ed uniformandosi a precedenti di giurisprudenza sportiva dai quali non intende discostarsi, la sanzione disciplinare irrogata in prime cure possa essere ridotta in termini di congruità come da dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Pulvirenti Antonino a tutto il 19.11.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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