F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIGNORINI LORENZO SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIGNORINI LORENZO SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014) Con il ricorso indicato in epigrafe, la Soc. Mezzolara ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Signorini Lorenzo per “intervento falloso nei confronti di un avversario senza alcuna possibilità di giocare il pallone e provocando allo stesso forte dolore“. Attraverso i motivi di gravame la società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore. Motiva tale richiesta assumendo che nessuna condotta violenta è stata posta in essere dal proprio tesserato in quanto del tutto estraneo all’azione incriminata. La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo sia infondato e che vada, pertanto, rigettato. La condotta del Signorini, sanzionata dal Giudice di prime cure, è stata accertata e riferita in modo chiaro e dettagliato dall’arbitro nel suo rapporto. Pertanto le deduzioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la decisione di questa Corte in quanto le deduzioni e valutazioni della società reclamante si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall’arbitro, che l’art. 35 1.1 C.G.S., non consente. Per questi motivi la C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto società SSD Arl Mezzolara di Budrio (Bologna).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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