F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/TFN del 15 Gennaio 2015 (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUDI GARCIA (Allenatore della Società AS Roma Spa), FEDERIC BOMPARD (Allenatore in seconda della Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa – (nota n. 4071/97 pf13-14 SP/blp del 4.12.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/TFN del 15 Gennaio 2015 (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUDI GARCIA (Allenatore della Società AS Roma Spa), FEDERIC BOMPARD (Allenatore in seconda della Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 4071/97 pf13-14 SP/blp del 4.12.2014). Il deferimento Con provvedimento del 4 dicembre 2014, il Procuratore federale ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare: - il Sig. Rudi Garcia, allenatore dell’AS Roma Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del Calcio per aver utilizzato “sistemi elettronici di comunicazione”, nel caso di specie un cellulare, durante la gara Livorno - Roma del 25 agosto 2013; - il Sig. Federic Bompard, allenatore in seconda dell’AS Roma Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del Calcio per aver utilizzato “sistemi elettronici di comunicazione”, nel caso di specie un cellulare, durante la gara Livorno - Roma del 25 agosto 2013; - la Società AS Roma Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. Le memorie difensive Nei termini assegnati le parti hanno fatto pervenire rituali memorie difensive, con le quali hanno sollevato, in via preliminare ed in rito, questioni attinenti all’ammissibilità del deferimento, anche sul piano della competenza a giudicare dell’adito collegio, nonché, nel merito, la insussistenza della violazione di cui al contestato art. 1bis CGS. In via subordinata, poi, la difesa dei deferiti ha sollecitato una sospensione del procedimento, proprio per dar modo agli organi preposti di meglio specificare i confini della norma violata. Il dibattimento Al dibattimento, sono comparsi: - Dott. Chinè per la Procura federale; - l’Avv. A. Conte per tutte le parti deferite, nonché il Direttore Generale dell’AS Roma in persona. Al termine del proprio intervento, il rappresentante della Procura federale ha insistito per la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni in danno degli incolpati: - € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per Garcia; - € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per Bompard; - € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda per l’AS Roma Spa I deferiti, tramite i loro difensori, hanno illustrato le rispettive memorie, concludendo, in rito, per la dichiarazione di inammissibilità e/o tardività del deferimento, nel merito, per il rigetto dello stesso. Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e ascoltate le parti, ritiene di dover pregiudizialmente affrontare e decidere la contestata eccezione riferita alla ritenuta perenzione delle indagini per superamento del termine di cui all’art. 32 co. 11 ex CGS e, comunque, dell’art. 32 quinquies attuale CGS. Orbene, questo TFN, sulla scorta dei principi generali, ma anche, a questo punto, per espressa previsione dell’art. 32 quinquies CGS attuale formulazione, conferma, in tema di atti di indagine tardivi, che gli stessi non possano né debbano essere utilizzati ai fini del decidere. Ergo, l’eventuale sconfinamento temporale dell’indagine ad opera della Procura federale non incide sulla legittimità del deferimento, né può invalidarlo, perlomeno quando quest’ultimo sia generato, anche solo parzialmente, da atti di indagine compiuti in modo tempestivo. E che, a prescindere da ogni altra considerazione, l’audizione dello stesso Garcia sia avvenuta nel rigoroso rispetto dei termini di indagine appare circostanza incontestabile. Così come incontestabile resta il fatto che nella fattispecie le dichiarazioni confessorie dello stesso tecnico capitolino siano in grado di sostenere, in autonomia, il deferimento in parola, discutibile in concreto, però, atteso che la materia trattata, in conformità alla ormai pacifica interpretazione, attrae la competenza dell’organo di giustizia monocratico. Trattasi, invero, di fatti accaduti durante la gara, come tali ricadenti nell’ambito della competenza cognitiva del Giudice Sportivo, il quale, si ricorda, esercita il proprio potere disciplinare e pronuncia i propri provvedimenti sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, relativi supplementi). La prova di ciò risiede anche nel fatto che per analoghe vicende, aventi ad oggetto la stessa violazione e gli stessi deferiti, il Giudice Sportivo ha emesso, ripetutamente, propri provvedimenti disciplinari (v. Delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Comunicati Ufficiali n. 69 del 5.11.2013, n. 78 del 26.11.2013, n. 100 del 7.01.2014, n. 104 del 14.01.2014, n. 105 del 16.01.2014, n. 142 del 10.03.2014, tutte impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, la quale, sul punto non solo non ha messo in discussione la competenza del G.S., ma ha particolarmente chiarito che “…. In siffatte evenienze, ai sensi dell’art. 35, comma 1, CGS, ……………….tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell’ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”.). Nella circostanza, non risulta che l’infrazione sia stata rilevata dall’Arbitro né dai suoi assistenti, o anche solo dal quarto ufficiale o da eventuali collaboratori della Procura federale, pertanto, non potendo l’indagine de qua, avente ad oggetto gli “Accertamenti in ordine al comportamento del tecnico dell’AS Roma Sig. Rudi Garcia il quale avrebbe utilizzato apparecchiatura telefonica durante l’incontro di calcio tra Livorno e Roma di domenica 25 agosto 2013”, colmare le dette carenze. P.Q.M. il Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, considerata la natura assorbente della prospettata questione difensiva, dichiara la propria incompetenza.
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