F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 20 Gennaio 2015 (43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ANTONIO RANUCCI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl – (nota n. 2917/37 pf14- 15/SP/blp del 4.11.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 20 Gennaio 2015
(43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ANTONIO RANUCCI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 2917/37 pf14- 15/SP/blp del 4.11.2014).
Il Deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale, il Sig. Angelo Antonio Ranucci, quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della US Grosseto FC Srl e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero il “Grosseto”), per rispondere, rispettivamente:
- il Sig. Ranucci, della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/15, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore. Il patteggiamento Alla riunione del 28.11.2014 il deferito Angelo Antonio Ranucci e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 16.12.2014, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Angelo Antonio Ranucci, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Angelo Antonio Ranucci, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo
giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale si è rimesso a giustizia. Motivazione Il deferimento è fondato e va accolto nei confronti del Grosseto. Preliminarmente, si prende atto dell’intervenuto patteggiamento tra il Sig. Ranucci e la Procura federale prima dell’apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento. Ciò sta a significare che la violazione delle norme richiamate, da parte del tesserato, non può essere messa in contestazione. Peraltro, le circostanze addebitate al deferito risultano comunque provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dalla nota della Co.Vi.So.C. del 5 agosto 2014 con quanto a essa allegato. La Società è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, per il comportamento addebitabile al Sig. Ranucci, in quanto proprio Amministratore Unico e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti oggetto di addebito. 3.2. In merito alla sanzione, questo Tribunale ritiene congrua quella richiesta dalla Procura e quindi la sanzione della penalizzazione di punti uno da scontarsi nel campionato in corso. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Angelo Antonio Ranucci; accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina all’US Grosseto FC Srl la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.
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