F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 20 Gennaio 2015 (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC PAVIA Srl), Società AC PAVIA Srl – (nota n. 3477/35 pf14-15 SP/blp del 19.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 20 Gennaio 2015 (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC PAVIA Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 3477/35 pf14-15 SP/blp del 19.11.2014). Il deferimento Con atto del 19.11.2014, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare: A) Alessandro Zanchi, amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00; B) la Società AC Pavia Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Alessandro Zanchi, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl. La Società AC Pavia Srl ha fatto pervenire al Tribunale Federale Nazionale una memoria difensiva, nella quale evidenzia: - che dal 4 luglio 2014 la AC Pavia Srl appartiene a una diversa compagine sociale, pertanto “non si può “punire” una Società del tutto nuova, addossandogli inadempimenti imputabili alla negligenza ed alla poca buona fede del precedente legale rappresentante”; - stante la peculiarità del caso “allo stesso andrebbe applicato il principio penalistico della personalità della responsabilità, con la conseguenza che, del comportamento antiregolare, ne risponde solo ed esclusivamente colui che al momento del fatto aveva la legale rappresentanza della Società”; - al caso di specie sarebbe applicabile la decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. 140 del 26/1/2010 secondo cui “nella ipotesi di trasferimento ad altra Società del titolo sportivo e del parco giocatori … non è possibile configurare una responsabilità diretta della nuova Società per fatti ascrivibili alla responsabilità del presidente della preesistente Società”. - la nuova proprietà si è subito attivata per adempiere gli obblighi di cui al C.U. 144/A del 2014, compiendo quanto necessario “per il rilascio della fideiussione, avvenuta in data 10 luglio 2014,” così “permettendo alla AC Pavia di disputare la stagione sportiva 2014/2015”. Ha concluso chiedendo il proscioglimento della AC Pavia dall’addebito contestato e, in via gradata, in considerazione del cambio di gestione e soprattutto del deposito, anche se intempestivo della prescritta fideiussione, di infliggere una pena meno afflittiva. Il Sig. Alessandro Zanchi non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il patteggiamento Alla riunione del 11.12.2014 il deferito Alessandro Zanchi e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 5.1.2015, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Zanchi, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Zanchi, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Il dibattimento All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della Società AC Pavia Srl. È altresì comparso il difensore della Società deferita, Avv. Delle Donne, il quale ha esposto le motivazioni di fatto e diritto a supporto delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva ritualmente depositata, chiedendone l’accoglimento. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Il sodalizio sportivo ha confermato di aver depositato, oltre il termine di cui al C.U. 144/A del 2014, presso i competenti Uffici federali, così come peraltro documentalmente provato, la fideiussione della somma di € 600.000,00. La sentenza menzionata dalla difesa della AC Pavia Srl riguarda il fallimento di una Società sportiva e il successivo acquisto, da parte di una Società terza, del titolo sportivo e del parco tesserati della fallita. Non può essere quindi riferita al caso in esame nel quale vi è stata, esclusivamente, la cessione delle quote rappresentative la totalità del capitale sociale della AC Pavia Srl in favore di un nuovo soggetto. La nuova compagine sociale è subentrata nella posizione della precedente proprietà, divenendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti e subendo i fatti sottostanti l’inadempimento contestato. Da ultimo va evidenziato che il rapporto e gli accordi intercorsi tra la precedente compagine sociale e l’attuale non possono essere portati a giustificazione per l’inadempimento contestato. Ben ha fatto comunque la “nuova” AC Pavia Srl ad attivarsi senza indugio per il deposito della fideiussione di cui al C.U. 144/a del 2014. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Alessandro Zanchi. Infligge altresì sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società AC Pavia Srl.
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