F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 20 Gennaio 2015 (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANISE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), ANDREA PECORELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA – (nota n. 3755/87 pf 14-15 DP/fda del 27.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 20 Gennaio 2015 (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANISE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), ANDREA PECORELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 3755/87 pf 14-15 DP/fda del 27.11.2014). Il deferimento Visti gli atti, letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 27 novembre 2014 nei confronti di: - Fabio Attianise, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, del CGS), per non aver pagato al calciatore Sig. Stefano Cardazzi le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 37/CAE 2013-14 del 21.11.2013, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; - Andrea Pecorelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, del CGS), per non aver pagato al calciatore Sig. Stefano Cardazzi le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 37/CAE 2013-14 del 21.11.2013, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; - Società ASD Ginnastica E Calcio Sora, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS), per il comportamento posto in essere dai propri Presidenti e legali rappresentanti come sopra descritto. Il dibattimento Ascoltato il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Fabio Attianise: inibizione per mesi 6 (sei); - per Andrea Pecorelli: inibizione per mesi 6 (sei); - per ASD Ginnastica e Calcio Sora: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). Ascoltato il legale della Ginnastica e Calcio Sora, il quale, preliminarmente, ha chiesto l’applicazione del principio della continuazione in considerazione del fatto che questo Tribunale, con comunicato ufficiale n. 21 del 5 dicembre 2014, ha sanzionato gli stessi soggetti deferiti per analoga situazione e, per l’effetto, ha chiesto per la Società l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Preso atto che nessuno è comparso per i deferiti Attianise e Pecorelli. Motivi della decisione Rilevato che da un esame degli atti risulta confermato che, a seguito di decisione della Commissione Accordi Economici, la Società Ginnastica e Calcio Sora, seppur ritualmente informata della stessa, non ha provveduto al relativo pagamento; Rilevato che, pur a fronte di dichiarazione liberatoria del 27 dicembre 2013 del calciatore Stefano Cardazzi, lo stesso calciatore in data 27 giugno 2014 lamentava l’inadempimento della Società; Accertato che la Commissione Accordi Economici aveva condannato in data 21 novembre 2013 la Società al pagamento in favore del calciatore della somma di €. 3.200,00 (tremiladuecento/00) e che in data 27 dicembre 2013 il calciatore aveva rilasciato quietanza liberatoria a seguito del pagamento di detto importo con assegno post-datato al 30 gennaio 2014; Preso atto che in data 31 luglio 2014 la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale trasmetteva alla Procura federale comunicazione di mancato pagamento a seguito del protesto del menzionato assegno; Valutato il comportamento illecito dei legali rappresentanti della ASD Ginnastica e Calcio Sora dal quale deriva la punibilità di tutti i soggetti deferiti; Considerato, però, che, in effetti, nella fattispecie in esame può essere preso in considerazione l’istituto della continuazione in adesione a quanto precisato dalla Corte di giustizia federale in precedenti casi (vedi da ultimo decisione n. 272 pubblicata in data 21 maggio 2014) nei quali si è precisata la possibilità della applicazione di tale istituto laddove non sia prevista espressamente dalle norme l’applicazione di un cumulo materiale ovvero la penalizzazione di un punto in classifica generale per ciascun inadempimento; Ritenuto, dunque, di poter applicare alla fattispecie in esame l’istituto della continuazione, dal quale deriva l’irrogazione di sanzioni più miti rispetto a quelle richieste dalla Procura federale; P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Fabio Attianise: inibizione per mesi 3 (tre); - per Andrea Pecorelli: inibizione per mesi 3 (tre); - per ASD Ginnastica e Calcio Sora: ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
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