F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO GENOA C.F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO GENOA C.F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014) Con ricorso ritualmente proposto la Società C.F.C. Genoa S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014), seguito gara Genoa/Roma del 14.12.2014, ha irrogato la sanzione della ammenda di € 30.000,00 e diffida per la condotta violenta dei propri sostenitori ex art. 14 C.G.S.; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n. 1, lettere a) b), C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza. Nella relazione di competenza i Collaboratori della Procura Federale avevano, infatti, riferito che “al termine della gara, mentre le squadre e gli Ufficiali di gara procedevano al rientro negli spogliatoi, dalla Tribuna sovrastante l'ingresso negli spogliatoi stessi, numerosi sostenitori del Genoa effettuavano un nutrito e prolungato lancio di oggetti di varia natura (bottigliette, monete, accendini e così via) all'indirizzo dei calciatori della Roma e degli Ufficiali di gara (nonché degli stessi Collaboratori della Procura Federale) con concreto pericolo per la loro incolumità”. Con i motivi scritti la ricorrente, nello stigmatizzare, peraltro, il gesto provocatorio e insultante del calciatore della Roma Holebas Jose Lloyd indirizzato al pubblico occupante il Settore Distinti, ha eccepito che le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, lett. a) b) del C.G.S., avrebbero dovuto essere applicate a tutte le condotte antiregolamentari rilevate dai Collaboratori della Procura Federale. Ha, sul punto, eccepito e documentato, al fine di dimostrare l'elevatissimo standard di sicurezza adottato, la sussistenza dei requisiti presupposti ex art. 13, comma 1, lett. a) b) e) C.G.S. invocando l'esimente di cui al citato art. 13 n. 1 C.G.S.. Ha, inoltre, rilevato l'assenza di precedenti specifici a suo carico richiamando la circostanza che nel “Trofeo Fair Play Gaetano Scirea” si era qualificata al quarto posto su 20 Società riportando un punteggio di 00,41, menzionato nell'allegato Com. Uff. n. 2014 del 27.6.2014. Ha, quindi, concluso invocando, in via principale, la revoca della sanzione inflitta dal G.S. e, in subordine, la riduzione della ammenda. Alla seduta tenutasi il 16.1.2015 davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo va parzialmente accolto, per quanto di ragione. Osserva, preliminarmente, questa Corte che non coglie nel segno la richiesta di applicazione della esimente di cui all'art. 13 n. 1 C.G.S. atteso che la condotta antidisciplinare correttamente sanzionata in prime cure è sintomo essa stessa di una omessa e/o insufficiente prevenzione e vigilanza, come statuito dall'art. 13, comma 1, lett. e). Circa l'entità della sanzione da applicarsi in relazione alla condotta del pubblico, comunque meritoria di pena, questa Corte ritiene, invece, che possa essere riportata a congruità con la riduzione di cui al dispositivo, dovendosi considerare il contesto complessivo dei fatti, caratterizzato anche da un gesto plateale e provocatorio indirizzato al pubblico di casa da parte di un calciatore avversario all’uscita dal recinto di gioco delle squadre, e soprattutto, in senso ulteriormente attenuante, l’assenza di rilevanti precedenti disciplinari e i risultati conseguiti dalla odierna reclamante nell’ambito del “Trofeo Fair Play” della Stagione Sportiva 2013/2014. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. S.p.A. di Genova, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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