LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco MASCOLO/F.C.REAL SM HYRIA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco MASCOLO/F.C.REAL SM HYRIA
Con reclamo inoltrato a mezzo raccomandata a.r. in data 25.09.2014 tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Gianmarco Mascolo chiedeva la condanna di F.C. Real SM HYRIA al pagamento della comma di € 2.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto
nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art.
25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.
F.C. Real SM HYRIA controdeduceva di aver versato al calciatore l’intera somma dovuta in base al predetto accordo economico, producendo a sostegno di tale fatto, nr. 4 ricevute di pagamento dell'importo complessivo di € 7.500,00 apparentemente sottoscritte dal reclamante. Il sig. Gianmarco Mascolo replicava disconoscendo le proprie firme; disconoscimento che veniva confermato alla riunione del 18.12.2014, ove la società controinteressata non si presentava, nonostante fosse stata specificamente convocata con invito alla produzione degli originali delle presunte quietanze. La Commissione, sulla base del disconoscimento del reclamante e della mancata produzione degli originali delle presunte quietanze, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo proposto.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando F.C. Real SM HYRIA a corrispondere al sig. Gianmarco Mascolo la somma di € 2.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.