LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio FERRARA/A.S.D.GLADIATOR 1924
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio FERRARA/A.S.D.GLADIATOR 1924
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/09/2014 il sig. Fabio FERRARA si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GLADIATOR 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.350,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando
di aver percepito rate per €.4.350,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente
somma di €.6.000,00.La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GLADIATOR 1924 al pagamento in favore del sig.Fabio FERRARA della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:.cae @ Ind. it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.