LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta FILIPPOZZI/A.S.D.NAPOLI C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta FILIPPOZZI/A.S.D.NAPOLI C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/10/2014 la sig.na Roberta FILIPPOZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14Precisando di aver percepito rate per €.5.050,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.450,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Roberta FILIPPOZZI della somma di €.2.450,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario(obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.