LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4)RICORSO DEL CALCIATORE Henry SHIBA/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4)RICORSO DEL CALCIATORE Henry SHIBA/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/09/2014 il sig.Henry SHIBA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.882,00 maturata e non percepita alla data al mese di Dicembre 2013, in quanto trasferito ad altra compagine. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Henry SHIBA della comma di €.4.882,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae(@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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