LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.117 del 7 Gennaio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.117 del 7 Gennaio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 9.51 odierne) in merito al comportamento tenuto al 36° minuto del primo tempo dal calciatore Nunes Jesus Juan Guilherme (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Giorgio Chiellini (Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore nero-azzurro, nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, con un repentino movimento del braccio sinistro portato all’altezza della spalla, colpiva con il gomito
il capo del sopraggiungente antagonista, che si accasciava dolorante al suolo. L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 11.35 odierne), il segnalato comportamento “non era stato rilevato” dagli Ufficiali di gara. Il gesto compiuto dal Nunes, avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Nunes Jesus Juan Guilherme (Soc. Internazionale), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.