LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 09 Dicembre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. BARI – Soc. CARPI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 09 Dicembre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. BARI – Soc. CARPI Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 09.54 odierne) in merito al comportamento tenuto, al 17° del secondo tempo, dal calciatore Matteo Contini (Soc. Bari) nei confronti del calciatore Jerry Mbakogu (Soc. Carpi); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore barese, con un repentino movimento in avanti del braccio destro, colpiva con una manata all’altezza della fronte il calciatore avversario, che cadeva dolorante al suolo. L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo ufficio con mail pervenuta alle ore 13,57 odierne, l’episodio non era stato notato nè dal Direttore di gara nè dai suoi collaboratori. Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto compiuto dal Contini, integri per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona (collo) attinta dal colpo, gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento che appare equo quantificare nei termini precisati nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Matteo Contini (Soc. Bari) con la squalifica di tre giornate effettive di gara per condotta violenta in relazione alla segnalazione del Procuratore federale;
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