LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 20 Gennaio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara soc. VIRTUS LANCIANO – soc. CATANIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 20 Gennaio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B
Gara soc. VIRTUS LANCIANO – soc. CATANIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 10.13 del 19 gennaio 2015)
ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 9° del secondo tempo dal calciatore Stefano
Ferrario (soc. Virtus Lanciano) nei confronti del calciatore Riccardo Maniero (soc. Catania);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, dopo un contrasto avvenuto
al limite dall’area di rigore rosso-nera tra il capitano della Virtus Lanciano Mammarella ed il
calciatore del Catania Maniero, il pallone schizzava verso la linea di fondo campo inseguito da
quest’ultimo. Il Ferrario, nel frattempo, si frapponeva tra il Maniero, utilizzando il corpo e
tenendo le braccia larghe, ed il pallone per favorirne l’uscita dal terreno di giuoco, entrando
perciò in contatto con il calciatore bianco-azzurro.
Ritiene questo Giudice che il contatto avvenuto tra i due calciatori appare privo del connotato di
violenza sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, inoltre, il Direttore di gara, interpellato da
questo Ufficio, ha dichiarato (con mail delle ore 13.58 del 19 gennaio 2015) di avere “visto” e
valutato l’episodio.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla
premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.