LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 20 Gennaio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Il Giudice sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 20 Gennaio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori
delle Società Bari, Bologna, Brescia e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel
proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.