COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE PIZZICA MARCO TESSERATO DELLA SOCIETA’ ASD SAGITTARIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2015, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL RAIANO / SAGITTARIO, DISPUTATA IL 01.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 (C.U. N°24 DEL 06.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE PIZZICA MARCO TESSERATO DELLA SOCIETA’ ASD SAGITTARIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2015, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL RAIANO / SAGITTARIO, DISPUTATA IL 01.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 (C.U. N°24 DEL 06.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Pizzica Marco, tesserato della società ASD Sagittario, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché a fine gara sputava all’arbitro anche se a fine gara si scusa per il gesto commesso. L’appellante deduceva l’eccessività della sanzione in quanto il gesto compiuto sarebbe stato del tutto fortuito e non intenzionale. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, confermava gli originari riferimenti. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto la versione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali, considerato che anche in sede di supplemento dell’arbitro ha confermato l’intenzionalità del gesto. La sanzione inflitta, peraltro, appare congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal sig. Pizzica Marco certamente offensivo ed oltraggioso nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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