COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 09/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. CAPITIGNANO 1986 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI PAOLO LUCA FINO AL 30.4.2015 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S. ANGELO / CAPITIGNANO 1986, DISPUTATA IL 2.11.14, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, CATEGORIA “A” (C.U. N°24 del 6.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 09/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. CAPITIGNANO 1986 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI PAOLO LUCA FINO AL 30.4.2015 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S. ANGELO / CAPITIGNANO 1986, DISPUTATA IL 2.11.14, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, CATEGORIA “A” (C.U. N°24 del 6.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Capitignano 1986 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il calciatore Di Paolo, a fine gara, lanciava con violenza il pallone contro l’arbitro colpendolo ad un braccio, senza particolari conseguenze. Ha dedotto l’appellante che il gesto contestato sarebbe stato compiuto non già dal calciatore, bensì dal dirigente – accompagnatore Di Felice Maurizio, il quale avrebbe scagliato contro un muro il pallone che, rimbalzando, sarebbe carambolato sul braccio del direttore di gara. Quest’ultimo essendo di spalle rispetto all’autore del comportamento contestato, non poteva vedere chi effettivamente avesse scagliato il pallone. A suffragio di tale assunto, ha allegato una dichiarazione di assunzione di responsabilità a firma del Di Felice concludendo, pertanto, per la revoca della squalifica, Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’arbitro della gara, nel supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di avere riconosciuto l’autore del gesto nel calciatore Luca Di Paolo, n° 2 della società Capitignano, con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata, costituendo il rapporto arbitrale, come noto, fonte di prova privilegiata che, ovviamente, deve prevalere rispetto all’interessata versione dei fatti fornita dalla società appellante. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale, DELIBERA di respingere l’appello, dispone addebitarsi la relativa tassa.
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