COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 09/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRE ALEX CEPAGATTI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI AL CALCIATORE FASCIANI MATTEO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI SANGRO / TORRE ALEX CEPAGATTI, DISPUTATA IL 16.11.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°26 del 20.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 09/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRE ALEX CEPAGATTI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI AL CALCIATORE FASCIANI MATTEO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI SANGRO / TORRE ALEX CEPAGATTI, DISPUTATA IL 16.11.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°26 del 20.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Torre Alex Cepagatti ha impugnato il provvedimento di cui epigrafe, adottato dal G.S. perché il Fasciani, a fine gara, criticava in modo antisportivo l’operato dell’arbitro, rivolgendogli gravi e reiterate offese. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione, in quanto il comportamento del proprio tesserato era stato determinato da un particolare stato d’animo del calciatore, manifestato anche durante la gara e che, comunque, lo stesso, consapevole di avere avuto un atteggiamento inadeguato e irrispettoso, si era recato negli spogliatoi per scusarsi con il direttore di gara. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. A prescindere dal generico e non meglio precisato particolare stato d’animo che avrebbe determinato il comportamento antisportivo del calciatore, resta il fatto che il direttore di gara ha chiaramente riferito delle prolungate offese rivoltegli dal Fasciani fino al rientro negli spogliatoi laddove, invece di scusarsi per l’accaduto, il medesimo sferrava anche un calcio alla porta. La decisione del Giudice di primo grado, pertanto, deve essere integralmente confermata in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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