COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. MONTORIO 88 AVVERSO LE SQUALIFICHE (INIBIZIONE DEL SIG. MARINI MARIANO FINO AL 30.09.15 E SQUALIFICA DEL SIG. DE AMICIS EDMONDO FINO AL 17.12.14) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTORIO 88 / FRANCAVILLA CALCIO, DISPUTATA IL 16.11.14, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°26 del 20.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. MONTORIO 88 AVVERSO LE SQUALIFICHE (INIBIZIONE DEL SIG. MARINI MARIANO FINO AL 30.09.15 E SQUALIFICA DEL SIG. DE AMICIS EDMONDO FINO AL 17.12.14) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTORIO 88 / FRANCAVILLA CALCIO, DISPUTATA IL 16.11.14, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°26 del 20.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Montorio 88 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S., quanto al De Amicis: “Perché reiterava proteste ed assumeva atteggiamento irrisorio e minaccioso nei confronti del direttore di gara”; quanto al Marini: “Perché allontanato al 21" del 1º tempo per contestazioni e proteste nei confronti delle decisioni dell'arbitro, assumeva comportamento minaccioso nei riguardi dello stesso direttore di gara, sostando poi indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi; nell'intervallo assumeva comportamento aggressivo e minaccioso anche nei confronti di un A.A.; a fine gara nel corso di parapiglia per la presenza di tifosi della soc. Montorio, entrati indebitamente nei pressi degli spogliatoi, inveiva contro i tesserati avversari e ne colpiva uno con un pugno al volto. Rapporto A. e A.A.”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione in quanto i propri tesserati si sono limitati a protestare nei confronti del direttore di gara senza compiere nessun gesto di violenza ed ha concluso, pertanto, per la riduzione della sanzione. In particolare, il dirigente Marini mariano, avrebbe si protestato in maniera smodata nei confronti del direttore di gara, ma non avrebbe colpito alcuno con un pugno. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti precisando che, dalla posizione in cui si trovava, aveva potuto compiutamente osservare i fatti contestati e, in particolare, aveva riconosciuto il Marini mentre colpiva con un pugno il calciatore del Francavilla identificabile perché indossava ancora la divisa di gioco. Osserva, preliminarmente, la Corte che l’appello relativo al sig. De Amicis Edmondo, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma III, lett. b) C.G.S. Per quanto riguarda la sanzione inflitta al Marini, ritiene questa Corte che la stessa debba essere opportunamente ridotta, non apparendo il fatto contestato, della cui sussistenza non è dato dubitare anche in relazione a quanto riferito dal direttore di gara nel relativo supplemento, di gravità tale da meritare appunto un così rilevante provvedimento sanzionatorio. A riguardo, infatti, è lo stesso direttore di gara a riferire che il gesto compiuto dal Marini ha causato al calciatore avversario solo un leggero gonfiore. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale, DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello relativamente alla sanzione inflitta al sig. De Amicis Edmondo e di ridurre l’inibizione inflitta al sig. Marini Mariano fino al 31.5.2015, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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