COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE TURDO’ TIZIANO, TESSERATO DELLA A.S.D. MARIO TURDO’ , AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARIO TURDO’ / VILLA SCORCIOSA, DISPUTATA IL 23.11.14, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°27 del 27.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DEL CALCIATORE TURDO’ TIZIANO, TESSERATO DELLA A.S.D. MARIO TURDO’ , AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARIO TURDO’ / VILLA SCORCIOSA, DISPUTATA IL 23.11.14, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N°27 del 27.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Turdò Tiziano, tesserato della società A.S.D. Mario Turdò, ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto espulso per offese al direttore di gara, nell’allontanarsi gli rivolgeva minacce.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione, in considerazione del fatto che le frasi in questione – pacificamente ammesse – sono state pronunciate d’istinto a seguito di una decisione non condivisa adottata dal direttore di gara
Osserva la Corte che l’appello è infondato e deve essere rigettato, tenuto conto che, nel caso in esame, il calciatore – peraltro esperto, come si evince dalla distinta di gara – rivestiva i gradi di capitano dovendo, pertanto, rappresentare un esempio per i giovani compagni di squadra, nonché un riferimento anche per gli arbitri, che dovrebbero essere agevolati nella conduzione di gara dai calciatori con più esperienza, onde l’invocata riduzione della sanzione non può essere accordata.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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