COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO, AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DAVIDE PAOLELLA FINO AL 31.12.15; INIBIZIONE AI DIRIGENTI TOSCANI GABRILELE FINO ALL’11.11.14 E PALANCA ERNESTO FINO AL 3.12.14) IN RELAZIONE ALLA GARA MARSICA CALCIO 2006 / MARTINSICURO, DISPUTATA IL 2.11.14, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – GIRONE “A”, (C.U. N°24 del 6.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO, AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DAVIDE PAOLELLA FINO AL 31.12.15; INIBIZIONE AI DIRIGENTI TOSCANI GABRILELE FINO ALL’11.11.14 E PALANCA ERNESTO FINO AL 3.12.14) IN RELAZIONE ALLA GARA MARSICA CALCIO 2006 / MARTINSICURO, DISPUTATA IL 2.11.14, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – GIRONE “A”, (C.U. N°24 del 6.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Martinsicuro, ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Palanca Ernesto, a fine gara assumeva comportamento gravemente antisportivo ed offensivo nei confronti del direttore di gara; Paolella Davide espulso per aver colpito con un calcio un avversario facendolo cadere a terra, alla vista del cartellino rosso afferrava l'arbitro al fianco dx provocandogli dolore mentre gli indirizzava minacce, successivamente tornato indietro afferrava per il mento lo stesso direttore di gara, spintonandolo e facendolo indietreggiare. Bloccato da compagni di squadra, mentre tornava negli spogliatoi inveiva contro il pubblico che lo invitava ad allontanarsi”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, in quanto il Paolella, dopo la sua espulsione, ha reagito senza colpire l’arbitro, ma solo toccandolo; il Palanca, si sarebbe limitato solo ad evitare un errore da parte dell’arbitro, che aveva scambiato un calciatore per un altro, mentre il Toscani si sarebbe limitato ad intervenire per proteggere un calciatore di quindici anni fatto oggetto di ingiurie da parte del pubblico e di persone presenti. Osserva, preliminarmente, la Corte che l’appello relativo ai sigg.ri Palanca e Toscani, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma III, lett. b) C.G.S. Per quanto concerne la posizione del calciatore Paolella, non può non tenersi conto del campionato di pertinenza nel contesto del quale si è svolta la gara di cui all’oggetto e ciò soprattutto in considerazione del fatto che tale campionato dovrebbe rivestire un carattere educativo, che serva per plasmare il carattere e l’educazione dei giovani calciatori. Ebbene, il comportamento tenuto dal giovane Davide Paolella non può certamente ritenersi ispirato a tali principi, se è vero come è vero che, a prescindere dalla interessata versione dei fatti fornita dalla società appellante, risulta in maniera incontestabile che lo stesso ha compiuto gesti di violenza reiterati nei confronti di un altrettanto giovane arbitro. Tale comportamento merita ampiamente la sanzione inflitta dal primo giudice, anche in considerazione del fatto che, da tale comportamento, lo stesso ha desistito solo grazie all’intervento di due compagni di squadra che ebbero a bloccarlo. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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