COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI, AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VALLE ATERNO FOSSA/ AMATORI AIELLI, DISPUTATA L’8.11.14, PER IL CAMPIONATO AMATORI L’AQUILA, (C.U. N°20 del 27.11.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI, AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VALLE ATERNO FOSSA/ AMATORI AIELLI, DISPUTATA L’8.11.14, PER IL CAMPIONATO AMATORI L’AQUILA, (C.U. N°20 del 27.11.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Amatori Aielli, ha impugnato la decisione adottata dal G.S. con la quale è stato respinto il reclamo tendente ad ottenere la perdita della gara in danno della società Valle Aterno Fossa, per posizione irregolare dei sigg.ri Nurzia Danilo e Padilla Carlos, mentre dalla distinta, alla voce allenatore, risultava riportato il sig. Leonardis Gaudenzi, senza numero di matricola o di tessera di dirigente. Ha dedotto l’appellante che, contrariamente a quanto affermato dal G.S., non era stata riscontrata la mancanza del tesserino di allenatore, oppure la tessera di dirigente da parte del Leonardis. Ha, pertanto, concluso perché sia inflitta alla società Valle Aterno Fossa la punizione sportiva della perdita della gara e l’aggiudicazione in suo favore. Osserva la Corte che l’appello è infondato e deve essere rigettato, in quanto risulta chiaramente dagli atti ufficiali che l’arbitro ha proceduto alla regolare identificazione dei calciatori che risultano essere tesserati in favore della Valle Aterno Fossa e anche dall’accertamento eseguito sugli atti in possesso del Comitato. Analogo accertamento è stato compiuto in ordine all’allenatore, che, si ricorda, se fosse stato in posizione irregolare non avrebbe comunque comportato la sanzione della perdita della gara. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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