COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 24/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL SIG. BURACCHIO WALTER, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 29.11.2015 IN RELAZIONE ALLA GARA BUCCHIANICO CALCIO/ VASTO CALCIO , DISPUTATA IL 29.11.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE (C.U. N°17 del 4.12.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 24/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL SIG. BURACCHIO WALTER, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 29.11.2015 IN RELAZIONE ALLA GARA BUCCHIANICO CALCIO/ VASTO CALCIO , DISPUTATA IL 29.11.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE (C.U. N°17 del 4.12.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con appello ritualmente proposto, il sig. Buracchio Walter, nella spiegata qualità, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere insultato pesantemente l’arbitro e per aver tentato di colpirlo con uno schiaffo, senza riuscirvi .Ha dedotto l’appellante l’insussistenza degli addebiti contestati, in quanto si era limitato a rivolgere una parola offensiva nei confronti del direttore di gara, senza tentare di aggredirlo. Osserva la Corte che la sanzione inflitta deve essere ridotta, in quanto sproporzionata rispetto alla reale gravità di fatti contestati, soprattutto tenendo conto che lo stesso direttore di gara ha precisato di non essere stato colpito. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta all’allenatore Buracchio Walter fino al 30.4.2015, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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