COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 15/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELLANTE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA ALLENATORE SAPUTELLI GABRIELE FINO AL 14.1.2015; SQUALIFICA AL CALCIATORE BOLSIERI LUCA PER TRE TURNI; AMMENDA € 150,00;) IN RELAZIONE ALLA GARA BELLANTE / USAC CORROPOLI, DEL 14.12.14 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°31 del 18.12.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 15/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELLANTE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA ALLENATORE SAPUTELLI GABRIELE FINO AL 14.1.2015; SQUALIFICA AL CALCIATORE BOLSIERI LUCA PER TRE TURNI; AMMENDA € 150,00;) IN RELAZIONE ALLA GARA BELLANTE / USAC CORROPOLI, DEL 14.12.14 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°31 del 18.12.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Bellante ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: quanto al calciatore Bolsieri Luca, “Perché, espulso per doppia ammonizione, protestava in maniera offensiva nei confronti dell'arbitro”; quanto all’allenatore Saputelli Gabriele per ingiurie all’arbitro; quanto alla società; “Perché, nonostante alcune sollecitazioni da parte dell'arbitro, i cancelli di accesso al terreno di gioco sono stati lasciati aperti in maniera volontaria, consentendo così che alcuni sostenitori della squadra ospitante, a fine incontro, entrassero all'interno dell'impianto e rivolgessero pesanti ingiurie e minacce all'indirizzo dello stesso direttore di gara, senza conseguenze”. La società appellante ha chiesto l’annullamento della squalifica al tecnico e dell’ammenda, nonché la riduzione della squalifica al calciatore, deducendo che l’allenatore non ha urlato, né rivolto frasi offensive nei confronti del direttore di gara; che il cancello d’ingresso al campo è stato chiuso prima della gara ed è stato aperto solo al termine dell’incontro per consentire l’uscita dall’impianto di gioco; che, infine, il calciatore non ha offeso l’arbitro, essendosi limitato a segnalargli di essere stato destinatario di gioco falloso da parte di un avversario, quest’ultimo, peraltro, nemmeno ammonito. Osserva, preliminarmente, la Corte che l’appello è inammissibile in relazione alla posizione dell’allenatore Saputelli Gabriele, ai sensi dell’art. 46, comma III, lett. b), che prevede la non impugnabilità della sanzione della squalifica per i tecnici fino ad un mese. Nel resto, l’appello è infondato e non merita di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che l’arbitro, nel suo rapporto, ha esattamente riportato sia le frasi offensive pronunciate dal calciatore che, peraltro, nell’occasione vestiva i gradi di capitano, sia la circostanza che, nonostante ben due sollecitazioni, gli addetti della società Bellante avevano lasciato volontariamente i cancelli aperti, consentendo, al termine della gara, l’ingresso in campo a circa dieci facinorosi che lo insultavano ripetutamente. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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