COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 15/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI AL CALCIATORE ROSSODIVITA PAOLO E PER DUE TURNI AL CALCIATORE PLANAMENTE SIMONE) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI / VALLE DEL FORO, DISPUTATA IL 21.12.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°32 DEL 24.12.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 15/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI AL CALCIATORE ROSSODIVITA PAOLO E PER DUE TURNI AL CALCIATORE PLANAMENTE SIMONE) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI / VALLE DEL FORO, DISPUTATA IL 21.12.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°32 DEL 24.12.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Silvi ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni di cui in epigrafe, inflitte dal G.S. al calciatore Rossodivita Paolo perché, a fine gara, colpiva un calciatore avversario con un pugno e calci e al calciatore Planamente Simone perché, sempre al termine della partita, colpiva un avversario con un pestone. La società appellante ha contestato gli addebiti ai propri tesserati, i quali non avrebbero sferrato calci e pugni, ma si sarebbero semplicemente prodigati per riportare la calma dopo un finale di gara agitato. Osserva preliminarmente la Corte che l’appello è inammissibile riguardo alla posizione del calciatore Planamente Simone, ai sensi dell’art. 45, comma 3 lett. a ) C.G.S., che sancisce la non impugnabilità delle squalifiche di calciatori fino a due giornate. Nel resto, l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto l’A.A., nel suo rapporto, ha riportato che il calciatore Rossodivita dava un pugno in pieno volto ad un avversario, ricoprendolo di calci. Ne segue che la sanzione adotta dal G.S. deve essere integralmente confermata, poiché congrua ed adeguata agli addebiti contestati, non potendo darsi credito alla interessata versione dei fatti fornita dalla società appellante, totalmente smentita dagli atti ufficiali in possesso del Comitato. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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