COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 15/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MORETTA NICO (A.S.D. FUTSAL CASALBORDINO) AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRI TURNI INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FUTSAL CASALBORDINO / ANXANUM PIERMATTEO, DISPUTATA IL 6.12.14 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D”, GIRONE “A” (C.U. N°18 DELL’11.12.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 15/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MORETTA NICO (A.S.D. FUTSAL CASALBORDINO) AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRI TURNI INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FUTSAL CASALBORDINO / ANXANUM PIERMATTEO, DISPUTATA IL 6.12.14 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D”, GIRONE “A” (C.U. N°18 DELL’11.12.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO). Con appello ritualmente proposto il calciatore Moretta Nico, tesserato per la società A.S.D. Futsal Casalbordino ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento di cui in epigrafe, inflittogli dal G.S. perché, espulso per doppia ammonizione, inveiva smodatamente verso il direttore di gara e, nel contempo, offendeva un calciatore . L’appellante ha contestato gli addebiti, in quanto, pur ritenendo giusto il suo allontanamento dal campo a seguito della seconda ammonizione comminatagli, si sarebbe sempre rivolto in modo educato nei confronti del direttore di gara e degli avversari. Il rientro in campo, inoltre, era effettuato non per protestare, ma semplicemente per chiedere a un dirigente della società di casa di aprire la porta dello spogliatoio. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto la ricostruzione dei fatti fornita dal calciatore non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato. L’arbitro della gara, infatti, è stato molto preciso nel suo rapporto, ove ha specificato che, dopo l’espulsione, il Moretta abbandonava il campo solo grazie a ll’intervento di due dirigenti del Casalbordino, in quanto il medesimo inveiva sia contro il direttore di gara, sia contro gli avversari con epiteti certamente poco educati. Inoltre, dopo la segnatura degli avversari poco prima della fine della gara, il calciatore rientrava sul terreno di gioco al solo scopo di inveire contro un avversario, che ingiuriava ripetutamente fino all’intervento, anche in questo caso, di due dirigenti della società di appartenenza. Da quanto precede, tenuto conto che il rapporto di gara, fonte di prova privilegiata a i fini del decidere, è chiaro ed inequivocabile, consegue che questa Corte non può che confermare la decisione del G.S., in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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