COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLE SOCIETA’ASD P3F AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI CLAPS GERARDO – LANGONE LORIS – CERONE GIUSEPPE E MURANO ETTORE TIBERIO E L’AMMENDA DI € 100,00 COMMINATA NEI CONFRONTI DELLA ASD P3F COME PUBBLICATE CON IL C.U. N.38 DEL 19/11/2014.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/12/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
6.1 RICORSO PROPOSTO DALLE SOCIETA’ASD P3F AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI CLAPS GERARDO - LANGONE LORIS - CERONE GIUSEPPE E MURANO ETTORE TIBERIO E L’AMMENDA DI € 100,00 COMMINATA NEI CONFRONTI DELLA ASD P3F COME PUBBLICATE CON IL C.U. N.38 DEL 19/11/2014.
Letto il reclamo proposto dalla Società ASD P3F;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltato il legale rappresentante del Sodalizio, assistito dal Difensore di fiducia, che ne aveva fatto regolare richiesta;
Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante Società abbiano all’esito delle dichiarazioni rese in sede di comparizione, trovato parziale riscontro;
Considerato, preliminarmente, ancora, come dall’analisi del supplemento del rapporto dal DG redatto, con grafia per vero pressoché incomprensibile, non sia stato possibile a questa Corte acquisire emergenze inconfutabili riguardo la dinamica degli eventi ivi descritti;
Accertato più nel dettaglio come le condotte dei calciatori Claps Gerardo e Langone Loris, benché ingiuriose e minacciose non possano, in difetto di più convincenti elementi sussumibili dalla descrizione dei fatti dal DG riportati nel ridetto supplemento di rapporto, dirsi connotate da intendimenti violenti univocamente interpretabili quali potenzialmente lesivi della integrità fisica del DG;
Verificato, ancora, come dall’esame incrociato delle emergenze probatorie sia stato possibile documentare che il calciatore Cerone Giuseppe aveva, ancorché indebitamente, abbracciato il DG in un eccesso di scomposta esultanza;
Osservato, da ultimo, come dall’esame delle attività difensive sia emersa l’indebita presenza sul terreno di gioco di persone non iscritte in distinta;
Ritenuto, in definitiva, come dalle emergenze probatorie sia stato possibile acquisire solo parziale conferma riguardo dinamica e natura dei comportamenti ascritti ai calciatori irretiti da squalifica, in un contesto agonistico giovanile che dovrebbe primariamente mirare alla salvaguardia dei principi di genuina partecipazione alla leale competizione sportiva;
Osservato,da ultimo, come il reclamo avverso la squalifica del calciatore Murano Ettore Tiberio, non possa a mente dell’art. 45 comma 3 lett.a essere fatto oggetto di delibazione da parte di questa Corte;
Considerato, in conclusione, come la accertata natura dei comportamenti certamente ingiuriosi, offensivi e minacciosi, ma oggettivamente privi di connotazioni intrinsecamente violente, la collaborazione della Società reclamante in sede di audizione offerta,la giovane età dei tesserati e la circostanza che l’applicazione della pena sportiva debba essere indirizzata non solo a fini afflittivi ma anche rieducativi,possano abilitare questa Corte, in ragione delle sopra evocate circostanze,riconoscibili come parziali attenuanti,ad una mitigazione delle sanzioni irrogate;,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del proposto reclamo della Società P3F e in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo così come pubblicata sul C. U. n.38 del 19/11/2014;
• conferma la squalifica del calciatore Murano Ettore Tiberio per n. 2(due) giornate;
• riduce a numero 3(tre) giornate le squalifiche dei Calciatori Claps Gerardo e Langone Loris;
• riduce a numero 2(due) giornate la squalifica del calciatore Cerone Giuseppe;
• riduce ad € 50,00 l’ammenda irrogata nei confronti della Società P3F;
• Dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata;
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLE SOCIETA’ASD P3F AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI CLAPS GERARDO – LANGONE LORIS – CERONE GIUSEPPE E MURANO ETTORE TIBERIO E L’AMMENDA DI € 100,00 COMMINATA NEI CONFRONTI DELLA ASD P3F COME PUBBLICATE CON IL C.U. N.38 DEL 19/11/2014."