COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/12/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 7.1 – DEFERIMENTO (N. 7048/761 pf 13 14/MS/vdb) FORTUNATO MIMMO nella qualità di Presidente della A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 – A.S. SOCCER LAGONEGRO 04.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/12/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
7.1 - DEFERIMENTO (N. 7048/761 pf 13 14/MS/vdb) FORTUNATO MIMMO nella qualità di Presidente della A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 - A.S. SOCCER LAGONEGRO 04.
PREMESSO
Che il Vice Procuratore Federale con nota del 28 Maggio 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA al tempo insediata e operante:
- FORTUNATO MIMMO nella qualità di Presidente della A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 8 comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. per non aver ottemperato alla Decisione del Collegio Arbitrale -L.N.D. del 19/10/2013, in C.U. n° 1 del 19/10/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore CICCHETTI ANTONIO;
- A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente come in deferimento meglio spiegato;
Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, succeduto a far data dal 01 Agosto 2014 nelle funzioni della COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, nella seduta del 15 Novembre 2014, chiamata a seguito del rinvio dell’audizione già fissata per l’ 11 Ottobre 2014 e differita per esigenze di formale controllo delle notifiche, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione della Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento, formulando le seguenti richieste e così per:
- FORTUNATO MIMMO inibizione per mesi sei (6);
- A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 penalizzazione di punti due (2);
Che i deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano, né producevano scritti difensivi a discarico.
Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:
- Verificata la propria competenza;
- Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di FORTUNATO MIMMO nella qualità di Presidente della A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 e A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti;
- Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei deferiti e la conseguente, omessa, coltivazione della attività difensive loro riservate, consentono di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate;
- Analizzata la asciutta documentazione dalla Procura Federale prodotta a sostegno della propria azione e accertato di conseguenza come i comportamenti da FORTUNATO MIMMO nella qualità di Presidente della A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 e A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 tenuti integrino le violazioni contestate in relazione al differente grado di responsabilità nella realizzazione dell'evento per cui è deferimento;
- Accertato in forza delle emergenze istruttorie come il ripetuto FORTUNATO MIMMO nella qualità di Presidente della A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 debba rispondere delle violazioni dalle norme regolate per non aver ottemperato alla Decisione del Collegio Arbitrale - L.N.D. del 19/10/2013, in C.U. n° 1 del 19/10/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore CICCHETTI ANTONIO;
- Considerato, ancora, come la ridetta A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 sia chiamata, ai sensi dell’art. 04 comma 01 C.G.S., a rispondere delle violazioni ascritte al proprio Presidente, FORTUNATO MIMMO;
- Vagliata la natura meramente documentale della fattispecie in esame e verificato come gli elementi probatori in corso di indagine raccolti e ponderabili, in difetto di più articolato carteggio investigativo, pressoché esclusivamente in forza della rinunzia, alla quale può senza meno essere attribuito valore non solo indiziario ma a parere di questo Tribunale addirittura confessorio, da parte dei deferiti all’esercizio, sia in sede di preventiva indagine che in quella dibattimentale, di conferenti attività difensive, non ammettano dubbi sulle contestate responsabilità;
- Osservato, in definitiva, come, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il comportamento da FORTUNATO MIMMO nella qualità di Presidente della A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 tenuto integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni;
- Accertato, nondimeno, come la A.S. SOCCER LAGONEGRO 04, in ragione delle violazioni ascritte al suo Presidente FORTUNATO MIMMO debba ai sensi dell’art. 04 comma 01 C.G.S. rispondere a titolo di responsabilità diretta e come tale sia a sua volta passibile di sanzione;
- Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; in particolare:
a) quanto a FORTUNATO MIMMO nella qualità di Presidente della A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 perché in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 8 comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. non ottemperava alla Decisione del Collegio Arbitrale - L.N.D. del 19/10/2013, in C.U. n° 1 del 19/10/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore CICCHETTI ANTONIO e così sottraendosi al relativo obbligo, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere le richieste dichiarazioni innanzi a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA;
b) quanto alla A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 perché a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 04 comma 01 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte al suo Presidente, FORTUNATO MIMMO, nonché per non essersi presentata, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere le richieste dichiarazioni innanzi a questa TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA.;
- Considerato come questo Collegio ritenga, tuttavia, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti dei deferiti contestati e in sede delibativa accertati le sanzioni dalla Procura Federale richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dalla Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 18 Ottobre 2014 avanzate, così provvede ed irroga a:
• FORTUNATO MIMMO nella qualità di Presidente della A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 inibizione per complessivi mesi tre (3) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.;
• A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 penalizzazione di punti uno (1) da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 100,00 per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S..
Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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