COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/12/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 7.2 – DEFERIMENTO (N. 753/532 pf 13/14 GR/mg) MARTOCCIA GIUSEPPE, D’ANDREA ANTONIO, SOCIETA’ F.C. BARRATA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3/12/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 7.2 - DEFERIMENTO (N. 753/532 pf 13/14 GR/mg) MARTOCCIA GIUSEPPE, D’ANDREA ANTONIO, SOCIETA’ F.C. BARRATA. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti: Michele Messina - Presidente - Paolo Giordano e Giuseppe Giordano – Componenti, nella seduta del 29/11/2014 ha deliberato quanto segue. PREMESSO Che il Vice Procuratore Federale con nota del 07 Agosto 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: • MARTOCCIA GIUSEPPE, calciatore tesserato della Società F.C. BARRATA: Per rispondere della violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. per la condotta esposta nella parte motiva dell’atto di deferimento; • D’ANDREA ANTONIO, Presidente della Società F.C. BARRATA: Per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 3 in combinato disposto con l’art. 22 n° 8 C.G.S. per essere stato presente nel recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione della gara F.C. BARRATA - AVIGLIANO disputata il 23/11/2013 sebbene fosse inibito fino al 26/11/2013; • SOCIETA’ F.C. BARRATA: Per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per la violazione imputata al proprio Presidente; e ancora, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione imputata al proprio calciatore; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 18 Ottobre 2014, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione della Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: • MARTOCCIA GIUSEPPE squalifica per mesi tre (3); • D’ANDREA ANTONIO inibizione di mesi tre (3); • Società F.C. BARRATA ammenda di € 600,00 per responsabilità diretta; • Società F.C. BARRATA ammenda di € 300,00 per responsabilità oggettiva; nonché di MARTOCCIA GIUSEPPE e D’ANDREA ANTONIO tale ultimo nella sua qualità di Presidente della Società F.C. BARRATA, entrambi assistiti dal Difensore di fiducia Avv. Luigi Angelucci, i quali ultimi, una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere dell’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 23 C.G.S. prevista, sollecitavano, ciascuno per le sfere di proprio interesse, la reiezione del deferimento e il rigetto delle richieste dalla Procura Federale formalizzate, ovvero, in subordine, l’applicazione di pene ridotte e comunque corrispondenti all’entità delle infrazioni effettivamente commesse e riconosciute. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: - Verificata la propria competenza; - Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di MARTOCCIA GIUSEPPE, D’ANDREA ANTONIO e della Società F.C. BARRATA per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; - Lette, riguardo la posizione del calciatore MARTOCCIA GIUSEPPE, le emergenze dell’istruttoria dalla Procura Federale svolta a mezzo acquisizione documentale e deposizione testimoniali e visti gli artt. 1, comma 1 e 19 comma 4 lettera c C.G.S., ritiene potersi affermare che gli eventi, così come contestati, consentono di qualificare e acclarate la circostanze afferenti la responsabilità del ripetuto MARTOCCIA GIUSEPPE in relazione al comportamento dal medesimo tenuto nei confronti del giocatore GERARDI VITO tesserato per la Società AVIGLIANO CALCIO D.G.; - Incrociate, più nel dettaglio, le dichiarazioni in sede investigativa raccolte, a mezzo delle quali il calciatore SANTARSIERO ALESSANDRO e il Commissario di Campo GERARDI CARMELO LAVIERO confermavano di aver visto nel corso di svolgimento della gara MARTOCIA GIUSEPPE colpire violentemente con un pugno GERARDI VITO all’altezza dell’occhio e il Presidente della Società AVIGLIANO CALCIO D.G. MECCA NICOLA affermava di essere stato presente all’aggressione all’esito della quale il ridetto MARTOCCIA GIUSEPPE, al termine della partita, raggiungeva con pugno lo stesso GERARDI VITO, con il referto medico rilasciato da U.O.C. Pronto Soccorso -Accettazione dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo in data 23/11/2013 e la documentazione fotografica allegata agli atti, è possibile riconoscere come integrata la violazione contestata; - Considerato, del pari, come alcun dubbio possa sorgere in ordine alla genuinità e originalità delle deposizioni rese e nondimeno alla conferenza delle dichiarazioni da GERARDI CARMELO LAVIERO, genitore dell’aggredito GERARDI VITO, verbalizzate, in difetto, per quest’ultima fattispecie, di norme espressamente interdittive alla loro legittima acquisizione, pacifica possa qualificarsi la responsabilità del calciatore MARTOCCIA GIUSEPPE, in ordine ai fatti contestatigli; - Osservato ancora come pienamente comprovate possano dirsi le accuse, a mezzo dell’atto di deferimento che viene qui esaminato, a D’ANDREA ANTONIO nella sua qualità di Presidente della Società F.C. BARRATA rivolte, per aver lui medesimo, in sede di preventiva indagine dalla Procura Federale condotta, ammesso e non più smentito, di essere stato presente, benché inibito sino a tutto il 26/11/2013 in forza di provvedimento del G.S. pubblicato su C.U. n° 37 del 20/11/2013, nel recinto di gioco in qualità di Dirigente Accompagnatore e di essersi recato negli spogliatoi in occasione della gara F.C. BARRATA - AVIGLIANO CALCIO disputatasi il 23/11/2013; - Ritenuto come la sopra evocata circostanza in sede di deferimento dedotta abbia trovato conferma anche nella deposizione del calciatore della Società F.C. BARRATA VERRASTRO ALESSANDRO è lecito concludere come definitivamente acclarata possa definirsi la responsabilità D’ANDREA ANTONIO in riferimento ai fatti ascrittigli; - Considerato, per l’effetto, come secondo le previsioni della vigente normativa, incontrovertibile appaia la responsabilità oggettiva della Società F.C. BARRATA in ragione delle violazioni ai propri comuni tesserati addebitate ai sensi dell’art. 04, commi 1 e 2, del C.G.S.; - Ritenuto alla stregua delle argomentazioni che precedono come i comportamenti dai nominati tesserati MARTOCCIA GIUSEPPE e D’ANDREA ANTONIO tenuti, integrino incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichino certamente meritevoli di proporzionate sanzioni; - Accertato nondimeno come la Società F.C. BARRATA in ragione delle violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 04, commi 1 e 2, del C.G.S. debba rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva e come tale sia a sua volta passibile di sanzione; - Constatato per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi addossati.In particolare: • quanto MARTOCCIA GIUSEPPE perché in violazione del combinato degli artt. 1, comma 1 e 19 comma 4 lettera c C.G.S, nel corso della gara F.C. BARRATA - AVIGLIANO CALCIO disputatasi in data 23/11/2013 nel corso di due separate azioni e in tempi diversi colpiva violentemente il giocatore GERARDI VITO tesserato per la Società AVIGLIANO CALCIO costringendolo a ricorrere alle cure sanitarie; • quanto a D’ANDREA ANTONIO Presidente della Società F.C. BARRATA perché in violazione dell’art. 1 comma 3 in combinato disposto con l’art. 22 n° 8 C.G.S. era presente, benché inibito sino a tutto il 26/11/2013 in forza di provvedimento del G.S. pubblicato su C.U. n° 37 del 20/11/2013, nel recinto di gioco in qualità di Dirigente Accompagnatore e ancora negli spogliatoi in occasione della gara F.C. BARRATA - AVIGLIANO CALCIO disputatasi in data 23/11/2013; • quanto alla Società F.C. BARRATA perché, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 04 commi 1 e 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte ai propri tesserati; - Considerato come questo Collegio ritenga, tuttavia, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti dei deferiti contestati e in sede delibativa accertati le sanzioni dalla Procura Federale richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dalla Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 18 Ottobre 2014 avanzate, così provvede ed irroga a: • MARTOCCIA GIUSEPPE squalifica sino a tutto il 20 Gennaio 2015; • D’ANDREA ANTONIO inibizione per mesi due (2); • Società F.C. BARRATA ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta ex art. 04 comma 1 C.G.S.; • Società F.C. BARRATA ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 04 comma 2 C.G.S.. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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