COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETA’ SOCCER LAGONEGRO 04 AVVERSO LA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MAIMONE SAVERIO, RIPORTATA SUL C.U. N.41 DEL 26.11.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA’ SOCCER LAGONEGRO 04 AVVERSO LA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MAIMONE SAVERIO, RIPORTATA SUL C.U. N.41 DEL 26.11.2014. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti-, nella seduta del 20/12/2014, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società SOCCER LAGONEGRO 04 avverso la squalifica del calciatore MAIMONE SAVERIO, come riportata sul C.U. n.41 del 26/11/2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante, benché su sua richiesta regolarmente convocata, non sia comparsa per essere ascoltata; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, ancorché inconferenti rispetto ai fatti per cui è ricorso, non abbiano, invero, trovato riscontro, non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni del D.G. il quale in sede di audizione ha pienamente e decisamente confermato il contenuto del referto, rendendo così possibile ottenere definitiva certezza riguardo la inequivocabile responsabilità del calciatore MAIMONE SAVERIO in riferimento alla condotta allo stesso ascritta che si qualifica adeguatamente sanzionata. P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.41 del 26/11/2014; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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