COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 21/10/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.04 della Società A.S.D.YOUNG BOYS CASSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 9.10.2014 (squalifica del calciatore DE FILPO ANDREA fino al 5/3/2015, squalifica del calciatore SCARANO Adelmo per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore MARINUZZI Giuseppe per DUE gare effettive, squalifica del calciatore VINCENZI Vincenzo per UNA gara effettiva).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 21/10/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.04 della Società A.S.D.YOUNG BOYS CASSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 9.10.2014 (squalifica del calciatore DE FILPO ANDREA fino al 5/3/2015, squalifica del calciatore SCARANO Adelmo per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore MARINUZZI Giuseppe per DUE gare effettive, squalifica del calciatore VINCENZI Vincenzo per UNA gara effettiva). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA preliminarmente, il ricorso avverso le squalifiche dei calciatori Marinuzzi Giuseppe e Vincenzi Vincenzo è inammissibile a norma dell'art.45, comma 3, lett.a) del C.G.S., perché relativo a sanzioni non superiori a due giornate. Quanto al capitano Scarano Adelmo non può contestarsi la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta; riguardo alla condotta del calciatore n.4 De Filpo Andrea al 30° del 2° T., non si ravvisa un effettivo tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara, non risultando quegli elementi oggettivi che palesano in maniera inequivocabile l'intento di voler colpire l'arbitro, la fattispecie va inquadrata sotto il profilo del comportamento gravemente minaccioso cui si aggiunge l’atto di protesta violenta a fine gara; per tale motivo la sanzione nei suoi confronti può essere rimodulata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso avverso le squalifiche dei calciatori MARINUZZI Giuseppe e VINCENZI Vincenzo, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.a) del C.G.S.; in parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica inflitta al calciatore SCARANO Andrea a TRE gare effettive; riduce la squalifica inflitta al calciatore DE FILPO Andrea fino al 15 GENNAIO 2015; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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