COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 21/10/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.05 della Società A.S. FIUMEFREDDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 9.10.2014 (squalifica dei calciatori D’ANGELO Diego e GENTILE Luca per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 21/10/2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.05 della Società A.S. FIUMEFREDDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 39 del 9.10.2014 (squalifica dei calciatori D’ANGELO Diego e GENTILE Luca per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RITENUTO
che alla stregua degli atti ufficiali di gara risulta che i fatti ascritti al calciatore D'Angelo Diego vanno diversamente valutati, avendo proferito frasi offensive, ma non minacciose, nei confronti del direttore di gara e che, pertanto, appare conforme a giustizia una riduzione della squalifica;
che per il calciatore Gentile Luca non può contestarsi la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo:
riduce la squalifica nei confronti del calciatore D’ANGELO Diego a DUE giornate effettive; riduce la squalifica nei confronti del calciatore GENTILE Luca a TRE giornate effettive; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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