COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 13/11/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.14 della Società A.S.D. SPORTING CLUB DEL CORSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.10.2014 (ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore MALTA Domenico fino al 22.10.2019).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 13/11/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.14 della Società A.S.D. SPORTING CLUB DEL CORSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.10.2014 (ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore MALTA Domenico fino al 22.10.2019). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo nel quale la ricorrente non nega la condotta del calciatore Malta Domenico, incolpato di aver sferrato un violento pugno all'arbitro colpendolo nella regione parietale destra della testa, provocandogli forte dolore, giramento di testa e perdita momentanea di equilibrio, con prognosi di giorni quattro, come da allegato certificato del Pronto Soccorso, per trauma cranico non commotivo, lieve distorsione del rachide cervicale, distorsione e distrazione del collo; ritenuto che non possono condividersi le argomentazioni tendenti a sminuire la gravità del gesto, anche sulla base della personalità non violenta del sig.Malta Domenico, descritto come persona non incline alla violenza e senza precedenti analoghi, poiché rimane incontestabile la responsabilità per il gesto violento che avrebbe potuto arrecare conseguenze lesive ben più gravi; considerato, tuttavia, che occorre sempre graduare opportunamente la sanzione alla natura, all'entità, ed alle modalità dei fatti ascritti, tenendo conto delle conseguenze lesive prodotte, e che la squalifica di cinque anni inflitta dal giudice di prime cure è quella massima edittale, appare equa una riduzione, pur ribadendo la estrema gravità e la inescusabilità del gesto violento; rilevato che la ammenda per l'azione intimidatoria avvenuta nello spogliatoio arbitrale a fine gara da persone riferibili alla società Sporting Club del Corso appare congrua, valutando anche la fattiva collaborazione prestata da calciatori e tesserati; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MALTA Domenico fino al 22 OTTOBRE 2017; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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