COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 13/11/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.15 della Società A.S.D. CALCIO MILETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.10.2014 (ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente PEDULLA’ Salvatore fino al 12.11.2014, inibizione del dirigente MESIANO Filippo fino al 6.11.2014, squalifica del calciatore EL MIR HAMID per QUATTRO gare effettive). RECLAMO n.16 della Società POL. D. REAL SPILINGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.10.2014 (ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore DOTRO Francesco per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 13/11/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.15 della Società A.S.D. CALCIO MILETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.10.2014 (ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente PEDULLA’ Salvatore fino al 12.11.2014, inibizione del dirigente MESIANO Filippo fino al 6.11.2014, squalifica del calciatore EL MIR HAMID per QUATTRO gare effettive). RECLAMO n.16 della Società POL. D. REAL SPILINGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.10.2014 (ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore DOTRO Francesco per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE preliminarmente dichiarata la riunione tra i procedimenti in epigrafe per connessione oggettiva, essendo entrambi riferiti alla gara del 19.10.2014 tra C. Mileto e Pol. Spilinga; letti gli atti ufficiali e i reclami; ritenuto che, in via preliminare, va dichiarato parzialmente inammissibile il reclamo della A.S.D. Calcio Mileto contro le inibizioni di Pedullà Salvatore e Mesiano Filippo, perché non impugnabili ed immediatamente esecutive, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.b), essendo non superiori ad un mese ciascuna; RILEVA risulta in maniera chiara ed inequivoca dagli atti ufficiali che durante la gara si verificava una rissa, con calci, pugni e schiaffi, che portava alla sospensione definitiva della gara, che coinvolgeva giocatori e dirigenti di entrambe le società, accesa a seguito dell'espulsione di due calciatori, il n.10 dello Spilinga, Dotro Francesco, e il n.7 del Mileto, El Mir Hamid, che venivano alle mani provocando il parapiglia generale e, nel contempo, per l'ingresso sul terreno di gioco di sostenitori della squadra locale, attraverso cancelli lasciati colpevolmente aperti. Riguardo alla responsabilità dei tesserati, questa corte non può che aderire al costante orientamento della giustizia sportiva che definisce la rissa come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente. Per cui, le contestazioni delle società reclamanti sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno certamente preso parte alla colluttazione, come precisato dall'arbitro con estrema precisione nel rapporto e nel supplemento. Né la mancata individuazione di tutti i protagonisti della rissa può costituire causa esimente della responsabilità per quelli che invece sono stati identificati e sanzionati. Devono riconoscersi congrue ed adeguate all'entità e alla natura dei fatti ascritti le sanzioni inflitte dal primo giudice. P.Q.M. Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo della A.S.D. Calcio Mileto avverso le inibizioni di Pedullà Salvatore e Mesiano Filippo; rigetta nel resto i reclami; dispone incamerarsi le tasse versate da entrambe le società.
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