COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 13/11/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.18 della Società A.S. SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (squalifica del calciatore DE SIO Tommaso fino al 29.11.2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 13/11/2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.18 della Società A.S. SERSALE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (squalifica del calciatore DE SIO Tommaso fino al 29.11.2014).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che la società reclamante non è comparsa;
ritenuto che dagli atti di gara risulta che il calciatore De Sio Tommaso gettava dell'acqua da una borraccia colpendo in pieno l'assistente arbitrale sulla maglietta e sfiorando l'arbitro;
che la reclamante a sua discolpa asserisce che il calciatore ha agito senza intenzionalità, essendo diretto il getto d'acqua ad un compagno di squadra che si stava avvicinando all'assistente per protestare, nel tentativo di calmarlo;
ritenuto che non può contestarsi la sussistenza dei fatti come accertati dal Giudice Sportivo sulla base degli atti di gara, che costituiscono prova privilegiata, e che la sanzione appare congrua rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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