COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: -Signor Francesco SURACE, Presidente e Responsabile Legale della Società FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1(oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F. ed all’art 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza prima del’inizio della gara Guardavalle – Roccella all’interno dell’impianto sportivo, che favoriva l’irruzione negli spogliatoi di tre sedicenti tifosi locali, che aggredivano alcuni tesserati della squadra ospite, come meglio specificato nella parte motiva; -il Signor Francesco TAVERNITI, Dirigente della FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art 1(oggi art. 1 bis), commi 1 e 3, del C.G.S., in relazione all’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. ed all’art 19, comma 2, lett. a), b), c) per essersi intrattenuto all’interno del terreno di giuoco all’inizio ed al termine della gara Guardavalle – Roccella, per essere entrato negli spogliatoi per fare uscire tre sedicenti tifosi locali che stavano litigando con alcuni tesserati della squadra ospite, nonostante fosse gravato dal provvedimento di inibizione, irrogatogli dal GST ed, infine, per non avere ottemperato alle tre convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale, che avrebbe dovuto ascoltarlo per fargli chiarire alcune incongruenze sorte in precedenti sue dichiarazioni rilasciate al Commissario di Campo ed allo stesso Collaboratore, come meglio precisato nella parte motiva; -la Società FC GUARDAVALLE ASD per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, delle violazioni ascritte al proprio Presidente Francesco Surace ed al Dirigente Francesco Taverniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: -Signor Francesco SURACE, Presidente e Responsabile Legale della Società FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1(oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F. ed all’art 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza prima del’inizio della gara Guardavalle - Roccella all’interno dell'impianto sportivo, che favoriva l’irruzione negli spogliatoi di tre sedicenti tifosi locali, che aggredivano alcuni tesserati della squadra ospite, come meglio specificato nella parte motiva; -il Signor Francesco TAVERNITI, Dirigente della FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art 1(oggi art. 1 bis), commi 1 e 3, del C.G.S., in relazione all'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. ed all’art 19, comma 2, lett. a), b), c) per essersi intrattenuto all'interno del terreno di giuoco all'inizio ed al termine della gara Guardavalle - Roccella, per essere entrato negli spogliatoi per fare uscire tre sedicenti tifosi locali che stavano litigando con alcuni tesserati della squadra ospite, nonostante fosse gravato dal provvedimento di inibizione, irrogatogli dal GST ed, infine, per non avere ottemperato alle tre convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale, che avrebbe dovuto ascoltarlo per fargli chiarire alcune incongruenze sorte in precedenti sue dichiarazioni rilasciate al Commissario di Campo ed allo stesso Collaboratore, come meglio precisato nella parte motiva; -la Società FC GUARDAVALLE ASD per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, delle violazioni ascritte al proprio Presidente Francesco Surace ed al Dirigente Francesco Taverniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, esaminati gli atti che hanno dato origine al procedimento n.518/13-14 da cui si evince che: -in data 08.12.2013 in Guardavalle (CZ) si era svolta la gara del Campionato di Eccellenza Guardavalle - Roccella terminata con il risultato di 1-0 in favore della squadra di casa diretta dall’Arbitro Mario Cascone della Sezione AIA di Nocera Inferiore, il quale nel suo rapporto non riportava alcun comportamento negativo posto in essere dai dirigenti e dal pubblico; -il Commissario di Campo del C.R. Calabria, signor Franco Basile, con il suo rapporto riferiva al competente Giudice Sportivo Territoriale (GST) che: prima della gara apprendeva che due persone si erano introdotte nello spogliatoio della squadra del Roccella ed avevano spintonato i due calciatori della stessa squadra n.5 (Rocco Minici) e n..6 (Andrea Coluccio) allontanandosi frettolosamente; poco dopo vedeva entrare nello spogliatoio ospite una persona sconosciuta che inveiva contro lo stesso calciatore nr. 6 pronunciando la frase “tanto sei un figlio di puttana, perché tua mamma é una puttana, ti vengo a prendere stasera e so dove trovarti”, quindi si rivolgeva anche verso il calciatore n. 5 al quale diceva “lo stesso vale per te”, ed all’allenatore ospite (signor Francesco Galati) proferiva “tu cosa vuoi, cosa hai fatto”, intanto sopraggiungeva il dirigente della squadra locale Francesco Taverniti, che era in posizione di inibito, il quale prendeva per il braccio Io sconosciuto e Io allontanava fuori dall'impianto sportivo e subito dopo questi lo informava di avere riconosciuto detta persona ed aggiungeva che si era trattato di una lite tra parenti perché quest’ultimo individuo era parente di uno dei due predetti calciatori, -in data 16.12.2013 la società AS Roccella produceva reclamo, firmato del Presidente Vincenzo Circosta, al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria chiedendo l’annullamento della gara in esame e denunciava che: durante la stagione sportiva 2012-2013, in occasione della gara Roccella -Guardavalle si erano verificate intemperanze tra una frangia della tifoseria locale con le Forze dell'Ordine, per cui erano seguiti provvedimenti giudiziari ed erogazioni di DASPO da parte della Questura di Reggio Calabria a carico dei responsabili; prima dell'incontro di calcio in esame erano circolate voci che alcuni soggetti sconosciuti della tifoseria di Guardavalle avrebbero potuto contattare i calciatori del Roccella Rocco Minici ed Andrea Coluccio che in passato erano stati tesserati con il Guardavalle nonché il loro allenatore originario di Guardavalle per indurli ad assumere atteggiamenti demotivati durante l'incontro; per tali premesse la Società del Roccella aveva chiesto alle Forze dell'Ordine ed agli Organi Federali di prestare molta attenzione durante l’incontro in questione e di assicurare la presenza sul posto del Commissario di Campo; dopo il riscaldamento effettuato dai calciatori delle squadre e poco prima delle operazioni di riconoscimento dei calciatori da parte del Direttore di gara, entravano due persone sconosciute nello spogliato della loro squadra, che dopo avere offeso il tecnico (Francesco Galati) si avventavano contro calciatori Minici e Coluccio schiaffeggiandoli e colpendoli con pugni e nello stesso tempo ingiungevano agli stessi di non impegnarsi durante l'incontro ed in caso contrario li avrebbero “scannati”; immediatamente dopo, i due sconosciuti spalleggiati da un terzo sconosciuto che indossava giubbotto con il logo ed i colori sociali della squadra del Guardavalle alla presenza del Commissario di Campo, fatto intervenire nel loro spogliatoio, minacciavano il Direttore sportivo del Roccella e schiaffeggiavano sia l’allenatore Galati che il calciatore Minici, nonostante quest’ultimo fosse difeso da altri suoi compagni di squadra; l’incursione degli sconosciuti cessava per l'intervento del Direttore Generale della Società FC Guardavalle ASD Francesco Taverniti, al quale era interdetta la sua presenza nel recinto dell'impianto sportivo in quanto era in posizione di inibito, come risultava dal C.U. n. 71 del 05.12.2013 del C.R. Calabria; l'Allenatore Francesco Galati era stato costretto a rivedere la formazione perché alcuni calciatori impauriti non erano in condizione di scendere in campo, anche perché la Società ospitante non aveva garantito alcuna sicurezza verso i tesserati ospiti, in violazione dell'art. 66 delle N.O.I.F.; per i motivi di cui sopra e non avendo la Società ospitante garantito la sicurezza nell'impianto sportivo ed in modo particolare negli spogliatoi, la AS Rocella richiedeva al GST di dichiarare la perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della Società FC Guardavalle ASD; -il Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Calabria, esaminato il rapporto del Commissario di Campo e considerato che sulla base degli atti ufficiali il comportamento dei sostenitori della squadra del Guardavalle non era stato tale da giustificare la richiesta della Società reclamante anche se la presunta aggressione subita dai due calciatori meritava una approfondita indagine, deliberava di rigettare il reclamo stesso, infliggere alla Società FC Guardavalle ASD l'ammenda di € 400,00, omologare il risultato acquisito sul campo di 1 a 0 a favore della squadra del Guardavalle e trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto denunciato dalla Società reclamante in ordine all'aggressione subita dai soci tesserati, prima dell’inizio della gara (detto provvedimento veniva pubblicato sul C.U. n..82 del 30.12.2013 del Comitato Regionale Calabria; -come disposto dallo stesso GST i predetti atti venivano trasmessi, per quanto di competenza alla Procura Federale della F.I.G.C. con la nota del 07.01.2014 dal C.R. Calabria; Rilevato che il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Walter Moretti, al fine di fare luce sui motivi dell'aggressione subita, prima dell’inizio della gara in questione, dai due calciatori Coluccio e Minici nonché dall’allenatore Francesco Galati della Società AS Roccella ed identificare i responsabili, ha ritenuto opportuno ascoltare i sottonotati tesserati: -il signor Vincenzo Circosta, Presidente della Società AS Roccella, nel confermare il contenuto del reclamo proposto al GST ha riferito: di avere assistito il giorno 08.12.2013, all’incontro di calcio Guardavalle - Roccella dalla tribuna ove era giunto poco prima che iniziasse la gara; che soltanto al termine della partita era stato messo al corrente dal Direttore Sportivo, signor Elso Pelle, delle minacce proferite negli spogliatoi da due persone sconosciute nei confronti dei propri calciatori Rocco Minici ed Andrea Coluccio prima che avvenisse il riconoscimento dei componenti della squadra da parte dell'Arbitro, e nella circostanza gli stessi calciatori erano stati anche spintonati e schiaffeggiati dai due aggressori i quali, in un primo momento, si allontanavano per rientrare subito dopo nello stesso spogliatoio, spalleggiati da una terza persona sconosciuta che indossava un giubbotto con il logo ed i colori sociali della squadra di casa ed anche in questa seconda circostanza i tre sconosciuti avevano continuato ad offendere ed insultare i calciatori Minici e Coluccio, i quali, nel corso della precedente stagione sportiva 2011-2012 erano tesserati per la Società FC Guardavalle ASD; -il signor Franco Basile, Commissario di Campo, nel confermare il contenuto del rapporto inviato dopo la gara al GST ha precisato che: subito dopo che i due sconosciuti erano entrati nello spogliatoio della squadra, dopo avere minacciato ed offeso i calciatori Minici e Coluccio della squadra del Roccella, vi entrava un terzo individuo sconosciuto, il quale sempre all'indirizzo degli stessi calciatori, proferiva frasi scurrili e gravemente offensive, già riportate testualmente nel proprio rapporto; -il Dirigente della Società di casa, Francesco Taverniti, interveniva nello spogliatoio ed allontanava il terzo sconosciuto e gli faceva presente di conoscere tale soggetto senza, tuttavia, comunicargli il nome; -il signor Rocco Minici,calciatore tesserato per la Società AS Roccella, ha dichiarato che: in occasione della gara Guardavalle - Roccella del giorno 08.12.2013, dopo avere effettuato il riscaldamento unitamente ai propri compagni di squadra e prima che I’Arbitro procedesse al riconoscimento dei calciatori, entravano nello spogliatoio due persone sconosciute che dopo averlo colpito con uno schiaffo, minacciavano sia lui che il proprio compagno di squadra Andrea Coluccio intimando loro di non disputare la gara o quanto meno di non impegnarsi; poco dopo entrava nello spogliatoi il signor Taverniti che cercava di calmare gli animi e quindi faceva uscire gli sconosciuti dallo spogliatoio; non conosceva assolutamente l’identità degli sconosciuti; dal mese di agosto al mese di dicembre del 2011 era stato tesserato per la Società FC Guardavalle ASD e quindi per seguire l'allenatore Galati, dimessosi dalla stessa Società, si era tesserato per la Società Soverato; -il signor Andrea Coluccio, calciatore tesserato per la Società AS Roccella, ha riferito che in occasione della gara Guardavalle - Roccella dell’8.12.2013, prima che l'Arbitro effettuasse il riconoscimento dei calciatori, entravano nello spogliatoio della propria squadra, inizialmente due individui sconosciuti e poi entrava una terza persona che indossava un giubbotto in uso alla squadra del Guardavalle, i quali lo aggredivano con frasi oltraggiose ed offensive e quindi lo colpivano con schiaffi e pugni intimandogli ripetutamente di perdere l'incontro; non conosceva l’identità dei tre sconosciuti per non averli mai incontrati prima, nonostante fosse stato tesserato soltanto per quattro mesi per la Società FC Guardavalle ASD; poco dopo entrava nello spogliatoio il Dirigente Francesco Taverniti che faceva uscire i predetti tre aggressori; -il signor Francesco Salvatore Galati, Allenatore della Società AS Roccella, ha riferito che: in occasione della gara dell’8.12.2013 Guardavalle - Roccella, prima che l'Arbitro effettuasse il riconoscimento dei calciatori, entravano nello spogliatoio della propria squadra due individui a lui sconosciuti che inveivano contro tutta la squadra ed in particolare proferivano frasi gravemente offensive contro i calciatori Minici e Coluccio per cui egli interveniva per non fare precipitare ulteriormente la situazione, ma i due minacciavano anche lui con frasi offensive rivolte anche verso i propri familiari e nello stesso tempo gli ingiungevano di perdere la gara; nel frattempo entrava nello spogliatolo il Dirigente della Società locale Francesco Taverniti che faceva uscire dallo spogliatoio i predetti individui sconosciuti; comunque i due calciatori Minici e Coluccio prendevano parte regolarmente alla gara anche se erano intimoriti e frastornati; effettivamente durante parte della stagione 2011-2012 aveva allenato la squadra del Guardavalle da dove si era dimesso dopo qualche mese per motivi personali; -Elso Pelle, Direttore Sportivo delta Società AS Roccella, ha dichiarato che: dopo il riscaldamento effettuato dalle due squadre mentre era nei pressi degli spogliatoi, notava due individui sconosciuti che con irruenza entravano negli spogliatoi ed inveivano contro i calciatori Rocco Minici ed Andrea Coluccio della squadra del Roccella; prima con parole offensive e poi con schiaffi e pugni ingiungendo di perdere la gara altrimenti li avrebbero scannati; i predetti individui, dopo essere usciti dallo spogliatoi vi rientravano immediatamente dopo, spalleggiati da un terzo individuo che indossava un giubbotto con i colori sociali del Guardavalle, i quali prima spintonavano l’allenatore Galati e poi si dirigevano di nuovo verso i calciatori Minici e Coluccio, ordinando reiteratamente di perdere la gara; nel frattempo entrava negli spogliatoi il dirigente della Società locale, Francesco Taverniti, che faceva uscire dalla spogliatoi i tre sconosciuti; non aveva ma visto prima di allora i predetti individui e né conosceva la loro identità; -il signor Domenico Salerno, Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del FC Guardavalle ASD, ha riferito che: siccome quando si era verificato Io spiacevole episodio era rientrato nel rettangolo di gioco per sollecitare alcuni calciatori della propria squadra che si erano attardati dopo il riscaldamento a ritornare negli spogliatoi e soltanto al termine della gara apprendeva che i calciatori della squadra avversaria, Rocco Minici ed Andrea Coluccio, erano stati aggrediti da due tifosi che erano entrati negli spogliatoi; i predetti due calciatori nella stagione agonistica 2011-2012 erano stati tesserati per il Guardavalle svincolandosi nel dicembre del 2012 per tesserarsi subito dopo per il Soverato ed infine, all'inizio della stagione 2012-2013 si tesseravano per l'AS Roccella; per quanto gli risultava non esisteva alcun rapporto di parentela tra i calciatori Minici e Coluccio ed i loro due aggressori; al termine della gara in esame aveva notato il dirigente Francesco Taverniti intrattenersi nel terreno di gioco a parlare per circa 15’ con un dirigente dell'AS Roccella; -Francesco Taverniti, dirigente del FC Guardavalle ASD, ha riferito che prima dell’inizio della gara in esame, mentre sostava nel rettangolo di gioco era stato chiamato da alcuni Dirigenti dell’AS Roccella che gli chiedevano di raggiungere gli spogliatoi ove si stavano verificando delle aggressioni “esclusivamente verbali ed offensive” tra due tifosi locali ed alcuni tesserati dell’AS Roccella; alla presenza del Commissario di Campo aveva indotto i due tifosi ad allontanarsi dagli spogliatoi accompagnandoli fuori dell’impianto sportivo, e quindi era rientrato di nuovo negli spogliatoi per tranquillizzare i calciatori della squadra del Roccella; non era a conoscenza se esistessero rapporti di parentela tra i tifosi che erano entrati nello spogliatoio ed i due calciatori dell’AS Roccella, Minici e Coluccio; effettivamente era in posizione di inibito, in occasione della gara in esame dell'08.12.2013, precisando che era intervenuto negli spogliatoi del Roccella per risolvere il litigo che si stava verificando con i tifosi locali. Rilevato che il dirigente del FC Guardavalle, Francesco Taverniti, l’8.12.2013, giorno della gara Guardavalle - Roccella, era ancora inibito a svolgere ogni attività, fino al 31.01.2014 giusto provvedimento deliberativo del GST presso il C.R. Calabria, adottato nella seduta del 27.11.2013 “per proteste a decisioni arbitrali e nei confronti degli assistenti arbitrali”, durante la gara di Coppa Italia del 27.11.2013, pubblicato sul C.U. n.71 del 05.12.2013 del C.R. Calabria, e malgrado ciò il Taverniti già prima dell’inizio della gara in esame, per sua stessa ammissione, era sul terreno di gioco e quindi era intervenuto negli spogliatoi per fare uscire i tre tifosi aggressori dei due calciatori Rocco Minici ed Andrea Coluccio e dell'Allenatore della squadra del Roccella signor Francesco Salvatore Galati ed infine al termine della gara, alla luce delle dichiarazioni rese dal Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del Guardavalle, signor Domenico Salerno, Taverniti si era intrattenuto per molto tempo sul terreno di gioco con altre persone; Rilevato, altresì, che il predetto Francesco Taverniti subito dopo avere fatto uscire dagli spogliatoi i tre aggressori riferiva al Commissario di Campo di avere riconosciuto il terzo individuo (che indossava il giubbotto con i colori sociali della Società FC Guardavalle ASD) e che l’episodio era riconducibile ad una lite tra parenti perché il soggetto da lui riconosciuto era parente di uno dei due calciatori aggrediti, mentre invece nel corso dell'audizione il Taverniti ha negato questi ultimi significativi particolari e non ha rivelato il nominativo dell'aggressore che indossava Il giubbotto con i colori sociali della FC Guardavalle ASD limitandosi ad affermare che responsabili del grave episodio erano tifosi o non tesserati della Società di casa; Considerato che al fine di chiarire meglio l'aggressione subita dai tesserati dell’AS Roccella, avvenuta prima della disputa della gara in esame, è stato riconvocato nuovamente per tre volte il tesserato Francesco Taverniti dal predetto Collaboratore della Procura Federale: due volte per telefono e la terza volta, a mezzo fax, ma questi senza fornire giustificazioni plausibili, non si é mai presentato; lo scopo di tali convocazioni era inteso in particolare, a fargli indicare il nominativo del responsabile dell'aggressore che indossava il giubbotto con i colori sociali della FC Guardavalle, in considerazione che il Taverniti aveva assicurato al Commissario di Campo di averlo riconosciuto; Considerato che il G.S.T. con le sue decisioni adottate ha inflitto alla società FC Guardavalle ASD l'ammenda di € 400,00, evidentemente per non avere garantito la sicurezza prima della gara in questione, consentendo con tale omissione a tre sostenitori locali sconosciuti di entrare negli spogliatoi ed aggredire i tesserati della squadra ospite, in violazione dell’art. 4, comma 4, dei C.G.S., e siccome nel corso degli accertamenti non sono emersi elementi per potere affermare l'esistenza di rapporti tra la Società e gli stessi sostenitori sconosciuti che con minacce di morte avevano ingiunto durante l'aggressione, ai tesserati dell’AS Roccella di perdere la gara e favorire implicitamente la squadra di casa, sono affiorati forti e ragionevoli dubbi che la presunta responsabile della Società del FC Guardavalle ASD sia esclusa e che non abbia partecipato al tentativo d'illecito o che lo abbia ignorato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.G.S., anche in considerazione che l'aggressore che indossava il giubbotto con i colori ed i loghi della squadra di casa non é stato identificato per potere stabilire se si trattasse di un tesserato ovvero di un collaboratore della Società locale; Ritenuto che l'omessa garanzia della sicurezza prima dell’inizio della gara in esame, all'interno dell’impianto sportivo di cui si era resa responsabile la Società FC Guardavalle ASD favorendo l’irruzione negli spogliatoi e l’aggressione da parte dei sedicenti tifosi locali in danno dei tesserati della Società ospite, sanzionata dal GST con l'ammenda di € 400,00 a carico della Società stessa integri per il rapporto di immedesimazione organica la responsabilità a carico del signor Francesco Surace, Presidente e Rappresentante Legale della Società FC Guardavalle ASD, la violazione dei principi di lealtà correttezza o probità sportiva ai sensi dell’art.1 (oggi art.1bis),comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F. ed all'art. 4, comma 4, del C.G.S., facendo derivare a titolo diretto, la responsabilità della stessa Società FC Guardavalle ASD ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.; Ritenuto che il comportamento scorretto posto in essere dal Dirigente della Società FC Guardavalle, signor Francesco Taverniti perché, in occasione della gara Guardavalle - Roccella disputata l’08.12.2013, nonostante fosse gravato della sanzione dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con scadenza al 31.01.2014, si era intrattenuto nel rettangolo di giuoco sia prima che al termine della predetta gara ed era intervenuto negli spogliatoi per fare uscire tre sedicenti tifosi locali che stavano litigando con i tesserati della Società ospite, e per non avere aderito nel corso degli accertamenti alle tre reiterate convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato nuovamente al fine di precisare alcune incongruenze sorte nelle precedenti sue dichiarazioni, rilasciate al Commissario di Campo ed allo stesso Collaboratore, integri a suo carico la violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva ai sensi dell’art. 1(oggi art.1bis), comma 1 e 3 del C.G.S. e dell’art 66, comma 1, delle NOIF in relazione all’art. 19, comma 2, lett. a), b), c), del C.G.S., facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società FC Guardavalle ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.; Vista la proposta dei Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico Infante; Visto l’art. 32 (oggi art. 32 ter) Comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria: -il signor Francesco SURACE, Presidente e Responsabile Legale della Società FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1(oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F. ed all’art 4, comma 4, del C.G.S., per avere omesso di garantire la sicurezza prima dell'inizio 335 della gara Guardavalle - Roccella all’interno dell'impianto sportivo, che favoriva l’irruzione negli spogliatoi di tre sedicenti tifosi locali, che aggredivano alcuni tesserati della squadra ospite, come meglio specificato nella parte motiva; -il Signor Francesco TAVERNITI, Dirigente della FC Guardavalle ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art 1(oggi art. 1 bis), commi 1 e 3, del C.G.S., in relazione all'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. ed all’art 19, comma 2, lett. a), b), c) per essersi intrattenuto all'interno del terreno di giuoco all'inizio ed al termine della gara Guardavalle - Roccella, per essere entrato negli spogliatoi per fare uscire tre sedicenti tifosi locali che stavano litigando con alcuni tesserati della squadra ospite, nonostante fosse gravato dal provvedimento di inibizione, irrogatogli dal GST ed, infine, per non avere ottemperato alle tre convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale, che avrebbe dovuto ascoltarlo per fargli chiarire alcune incongruenze sorte in precedenti sue dichiarazioni rilasciate al Commissario di Campo ed allo stesso Collaboratore, come meglio precisato nella parte motiva, -la Società FC GUARDAVALLE ASD per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, delle violazioni ascritte al proprio Presidente Francesco Surace ed al Dirigente Francesco Taverniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 7 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Vice Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri. Per la società Guardavalle è comparso il Dirigente delegato Domenico Salerno il quale ha negato gli addebiti a carico della società contestando la ricostruzione e precisando che la presenza di numerose unità della forza pubblica ha fatto venire meno gli obblighi di vigilanza in carico alla Società. Non è comparso alcun altro deferito. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: -per Francesco Surace l’inibizione per la durata di mesi quattro (4), per Francesco Taverniti l’inibizione per la durata di mesi quattro (4), per la Società FC Guardavalle ASD l’ammenda di € 300,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale: P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga: al Sig. Francesco SURACE mesi QUATTRO (4) d’inibizione e quindi fino al 19 MARZO 2015, al Sig.Francesco TAVERNITI mesi QUATTRO (4) d’inibizione e quindi fino al 19 MARZO 2015, alla Società FC GUARDAVALLE ASD € 300,00 (trecento/00) di ammenda.
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