COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.14 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Rizziconi Calcio – Reggiomediterranea del 5.10.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CALARCO Domenico per DUE giornate, inibizione del dirigente BRUNO Luigi fino al 22.11.2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.14 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Rizziconi Calcio - Reggiomediterranea del 5.10.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CALARCO Domenico per DUE giornate, inibizione del dirigente BRUNO Luigi fino al 22.11.2014).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
RILEVA
che il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito del reclamo proposto dalla società A.S.D. Reggiomediterranea, ha accertato che alla gara U.S.D. Rizziconi Calcio-A.S.D. Reggiomediterranea del 05.10.2014 ha preso parte nelle file del Rizziconi il calciatore Calarco Domenico senza averne titolo, non avendo all’epoca ancora scontato la squalifica per una giornata effettiva di gara comminatagli in occasione della gara Polistena-Bovalinese della scorsa stagione sportiva 2013/2014, quale tesserato per la società Bovalinese, adottando, consequenzialmente, i seguenti provvedimenti nei confronti della U.S.D. Rizziconi Calcio (cfr. C.U. n.53 del 30.10.2014 del Comitato Regionale Calabria):
punizione sportiva della perdita della gara Rizziconi Calcio-Reggiomediterranea col punteggio di 0-3; squalifica per due giornate al calciatore Calarco Domenico;
inibizione fino al 22.11.2014 al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, Bruno Luigi, per aver consentito la
partecipazione alla gara a calciatore non avente titolo;
ammenda di € 200,00 alla società.
La società U.S.D. Rizziconi Calcio propone ricorso avverso la decisione suddetta, sostenendo (e ribadendo nel corso dell’odierna seduta) che il reclamo in primo grado della società Reggiomediterranea avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto quest’ultima società avrebbe omesso di inviare alla U.S.D. Rizziconi (in qualità di controparte) copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo, in violazione del disposto di cui all’art.33, comma 5, del C.G.S.
Pertanto, chiede che l’adita Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiari inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Reggiomediterranea dinanzi al primo giudice, annullando, quindi, la relativa decisione.
Tuttavia, risulta dagli atti che la A.S.D. Reggiomediterranea ha ritualmente trasmesso il reclamo alla U.S.D. Rizziconi Calcio, presso il nuovo indirizzo della sede (via Giovanni XXIII - 89016 Rizziconi (RC)).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non resta che confermare la decisione di primo grado.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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