COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.15 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (ammenda € 400,00 e diffida, squalifica del calciatore DENARO Antonino per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MUSUMECI Natale fino al 5/3/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.15 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (ammenda € 400,00 e diffida, squalifica del calciatore DENARO Antonino per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MUSUMECI Natale fino al 5/3/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.C. Bagnarese - A.S.D. Reggiomediterranea dell’01.11.2014, risulta quanto qui di seguito riportato: - prima dell’inizio della gara, entravano abusivamente sul terreno di gioco “due persone estranee che spintonavano e tentavano di aggredire i dirigenti della Reggiomediterranea”, rivolgendogli, nel contempo, espressioni minacciose; - al 44° del I tempo, il calciatore (capitano) dell’A.C. Bagnarese, Denaro Antonino, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; - a fine primo tempo e a fine gara, “numerose persone estranee”, che si trovavano abusivamente in campo, tenevano nei confronti dell’arbitro un comportamento offensivo e minaccioso; - a fine gara, il calciatore della società Bagnarese, Musumeci Natale, dopo essere entrato abusivamente nello spogliatoio dell’arbitro, proferiva nei suoi riguardi frasi offensive e minacciose. In quel contesto, precisa il direttore di gara testualmente: “tentava di aggredirmi ma veniva trattenuto da un suo dirigente”; Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara de qua, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.C. Bagnarese (cfr. C.U. n.56 del 06.11.2014 del Comitato Regionale Calabria): - ammenda alla società di € 400,00 e diffida; - squalifica per cinque gare effettive al calciatore Denaro Antonino; - squalifica fino al 05.03.2015 al calciatore Musumeci Natale. La società Bagnarese contesta quanto riferito dall’arbitro, sostenendo, in sintesi: a) che gli “estranei” entrati in campo prima dell’inizio della gara non fossero propri sostenitori, b) che il calciatore Denaro abbia solo protestato senza però offendere né minacciare il direttore di gara; c) che, infine, il calciatore Musumeci abbia, in effetti, offeso l’arbitro ma senza tentare di aggredirlo. I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Le sanzioni suddette appaiono congrue ed adeguate ai fatti verificatesi e, pertanto, devono essere confermate. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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