COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.16 del Sig.MURACA Aurelio (tesserato della Società Pol. Isola Capo Rizzuto SSD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (inibizione fino al 31/12/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.16 del Sig.MURACA Aurelio (tesserato della Società Pol. Isola Capo Rizzuto SSD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 30.10.2014 (inibizione fino al 31/12/2014). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto di uno degli assistenti arbitrali della gara Pol. Isola Capo Rizzuto S.S.D. - U.S. Palmese 1912 A.S.D. del 26.10.2014 risulta che, al 37° del II tempo, il dirigente accompagnatore della società Isola Capo Rizzuto, Muraca Aurelio, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina e sferrava un calcio ad un bottiglietta d’acqua, colpendo “involontariamente” al polpaccio l’assistente stesso e, di seguito, rivolgeva parole offensive all’arbitro. Il Giudice di primo grado, in relazione ai fatti di cui sopra, ha sanzionato il Muraca con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2014 (v. C.U. n.53 del 30/10/2014 del Comitato Regionale Calabria). Il reclamante nega decisamente che si sia verificato quanto riferito dall’ufficiale, sostenendo, sia di non aver “mai scalciato alcuna bottiglia durante il predetto incontro” sia di non aver pronunciato “nessuna frase denigratoria” nei confronti del direttore di gara, essendosi trattato, a suo dire, di “mere contestazioni ed osservazioni alle decisioni dell’arbitro”. Tuttavia, i fatti contestati al dirigente Muraca Aurelio, per come narrati nel rapporto dell’assistente arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso ex art.35, comma 1.1, del C.G.S. Né alcun valore può essere attribuito al filmato prodotto dal ricorrente, che non può trovare ingresso nel processo sportivo in quanto non offre alcuna garanzia di autenticità e certezza in ordine agli eventi ed ai tempi ivi documentati ai sensi dell’art.35 del C.G.S.. Si rileva, infine, che la sanzione per come sopra inflitta dal primo giudice al reclamante appare congrua ed adeguata alla natura ed all’entità dei fatti accertati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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