COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.17 del Sig.LAFACE Filippo (tesserato della Società APD Brancaleone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (squalifica fino al 31.12.2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 19/11/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.17 del Sig.LAFACE Filippo (tesserato della Società APD Brancaleone)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (squalifica fino al 31.12.2014).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che dagli atti, ed, in particolare, dal rapporto del Commissario di Campo, emerge con evidenza che il Sig. Laface Filippo, a fine gara, si è reso responsabile di comportamento gravemente offensivo verso il Commissario di Campo e nei confronti degli Organi Federali; che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale risulta congrua e legittima in conseguenza dei fatti accaduti.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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