COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico del: signor Aldo CURRÀ, Presidente della società S.S. Real Jonadi Giovani, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere omesso di fare partecipare la propria squadra alla gara del Campionato Allievi Provinciali Zungrese – Real Jonadi Giovani del 15.03.2014, come meglio specificato nella parte motiva;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico del: signor Aldo CURRÀ, Presidente della società S.S. Real Jonadi Giovani, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere omesso di fare partecipare la propria squadra alla gara del Campionato Allievi Provinciali Zungrese - Real Jonadi Giovani del 15.03.2014, come meglio specificato nella parte motiva; IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, Esaminati gli atti che hanno dato origine al procedimento N°. 883/13-14, da cui si evince che: -il 12.03.2014, il signor Francesco Gabriele CARCHIDI, Responsabile della Scuola Calcio S.S. Real Jonadi Giovani di Jonadi (VV), inviava alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia un esposto con il quale riferiva che: -in considerazione dei negativi rapporti intercorsi tra la propria squadra e quella della Società S.S.D. Zungrese: per le minacce ricevute dai propri giovani calciatori nelle scuole di Vibo Valentia; per la violenza posta in essere recentemente dalla Zungrese sui campi delle Società Rombiolo e Capo Vaticano; nel corso di un'assemblea tenuta tra la Dirigenza della Società Real Jonadi Giovani ed i genitori dei calciatori della Categoria Allievi, al fine di salvaguardare l'incolumità degli stessi atleti, veniva deciso di non fare partecipare la squadra alla gara, Categoria Allievi Provinciali, Zungrese - Real Jonadi Giovani, del 15.03.2014, anche con il rischio di perdere il Campionato, che li vedeva primi in classifica; -a suo modo di vedere, anche se la gara fosse stata tutelata dalle Forze dell'Ordine con la presenza di Osservatori e di un Arbitro di Categoria superiore, comunque sarebbe sempre esistito il rischio di andare comunque incontro ad atti violenti, come era sempre avvenuto sul campo di Zungri; - il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito della comunicazione della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, con la quale la società Real Jonadi Giovani l'aveva informato che avrebbe rinunciato alla disputa della gara del Campionato Allievi Provinciali del 15.03.2014, Zungrese - Real Jonadi Giovani, nella seduta del 19.03.2014, deliberava: -di infliggere alla Società Real Jonadi Giovani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di penalizzarla di un punto in classifica e di comminarle l'ammenda di 25,00 e di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti necessari; Rilevato che, nel corso degli accertamenti, il Collaboratore della Procura Federale, Dott. Antonio Cogliandro, per verificare i recenti rapporti intercorsi tra le due Società interessate, ha acquisito i C.U. n°. 54 del 30.01.2014 e n° 59 del 13.02.2014 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia in cui sono riportati i provvedimenti adottati da quel Giudice sportivo territoriale, relativi alla gara Real Jonadi Giovani - Zungrese, disputata il 26.01.2014, scaturiti dal reclamo prodotto dalla società Real Jonadi Giovani, con il quale affermava che alcuni calciatori della Zungrese, iscritti nella distinta di detta gara, non erano in regola con il tesseramento ed avevano preso parte alla gara senza possedere il titolo; il GST fatti i dovuti accertamenti, deliberava di accogliere il reclamo ed infliggere alla Società S.S.D. Zungrese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di inibire il Dirigente Accompagnatore Giuseppe MAURICI fino al 22.02.2014 e comminare alla stessa Società la multa di € 30,00; Rilevato che lo stesso Collaboratore della Procura Federale, al fine di chiarire meglio il contenuto dell'esposto in esame, ha ritenuto opportuno ascoltare i sottonotati tesserati: -il signor Gabriele Francesco CARCHIDI, Vice Presidente e Responsabile della Scuola Calcio S.S. Real Jonadi Giovani, il quale, nel confermare il contenuto dell'l'esposto in esame, ha ribadito che: durante la stagione sportiva 2011-2012, in occasione di una gara, disputata a Zungri contro la squadra la Zungrese, i propri calciatori della Categoria Giovanissimi erano stati minacciati ed insultati dai tifosi e dai calciatori avversari; il 19.05.2013, in occasione della gara riguardante la finale della categoria Allievi, disputata a Zungri, due propri calciatori avevano subito gravi infortuni, per falli intenzionali da parte degli avversari della squadra Zungrese nonché minacce ed insulti; ed infine, a seguito della gara del 26.01.2014, la sua Società aveva proposto reclamo al GST per la irregolare posizione di alcuni calciatori della Zungrese (i cui motivi ed i provvedimenti deliberati sono stati riferiti sopra); a causa dei predetti episodi, per evitare ripicche e possibili comportamenti pericolosi a danno dei propri calciatori, la sua Società decideva di non mandare la squadra a Zungri per disputare la gara del 15.03.2014; -il giovane Nazzareno Davide Elia, calciatore della Società S.S. Real Jonadi Giovani, ascoltato alla presenza del proprio genitore, ha dichiarato che: nel 2012, quando frequentava le Scuole Medie di Vibo Valentia, alcuni suoi colleghi gli avevano riferito che diversi ragazzi, calciatori della Zungrese, Io cercavano, e siccome aveva disputato molte gare turbolenti contro la stessa squadra, si era spaventato, ma successivamente non era successo nulla; in occasione di molte partite disputate contro la Zungrese era stato sempre maltrattato con calci intenzionali dai calciatori avversari; -il giovane Fabio Signoretta, ha dichiarato che:in data 20.12.2013, allorquando era tesserato per la Società S.S. Real Jonadi Giovani, aveva disputato la finale Allievi Provinciali contro la squadra della Zungrese, ed in tale circostanza era stato colpito con un calcio violento ed intenzionale alla caviglia sinistra da un avversario, per cui aveva dovuto abbandonare il terreno di giuoco e ricorrere alle cure dei Sanitari; -il signor Aldo Currà, Presidente della Società S.S Real Jonadi Giovani, ha dichiarato che: conosceva perfettamente il contenuto dell'esposto prodotto dal Vice Presidente Gabriele Francesco Carchidi, delegato alla firma; non aveva firmato l'esposto inviato alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, perché il Carchidi si interessava in prima persona di tutti i problemi delle squadre minori, essendo anche il Responsabile della Scuola Calcio e curava i rapporti con i genitori dei rispettivi giovani calciatori; in merito alla gara in esame, che si sarebbe dovuta disputare a Zungri contro la squadra locale degli Allievi Provinciali, unanimemente, la Dirigenza della propria Società ed i genitori dei calciatori della squadra Allievi, avevano deciso di non disputare detta gara per i precedenti episodi occorsi tra le due squadre ed anche perché qualche proprio calciatore era stato minacciato a scuola a Vibo Valentia da giovani calciatori della Zungrese; Rilevato che, dall'esame della classifica del Campionato Allievi provinciali di Vibo Valentia, in vigore prima della gara Zungrese - Rea] Jonadi Giovani, che si sarebbe dovuta disputare il 15.03.2014, è emerso che la squadra Real Jonadi Giovani era prima in classifica con 34 punti, mentre quella della Zungrese era seconda in classifica con 28 punti, per cui la rinuncia alla gara decisa dalla Società S.S. Real Jonadi Giovani, sostanzialmente ha favorito la Società S.S.D. Zungrese, perché il GST ha dato partita persa alla squadra Real Jonadi Giovani con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, quindi, la decisione intrapresa dalla Società Real Jonadi Giovani di rinunciare a disputare la gara in esame, non solo non ha favorito altre squadre, ma ha danneggiato se stessa nel punteggio in classifica; Ritenuto che, l'omessa partecipazione alla gara in esame - che ha determinato le predette sanzioni a carico della Società Real Jonadi Giovani, inflitte dal GST presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia - integri, per il rapporto di immedesimazione organica, la responsabilità a carico del Presidente della stessa Società, signor Aldo Currà, per aver violato l'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1, del C.G.S. per avere omesso di fare partecipare la propria squadra alla citata gara; VISTA la proposta del Sostituto procuratore federale Col. Domenico Infante; VISTO l’art. 32, comma 4 (ora art 32 ter comma 4 ) del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria: il signor Aldo Currà, Presidente della società S.S. Real Jonadi Giovani, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere omesso di fare partecipare la propria squadra alla gara del Campionato Allievi Provinciali Zungrese - Real Jonadi Giovani del 15.03.2014, come meglio specificato nella parte motiva. Preliminarmente vista la richiesta del signor Aldo Currà, Presidente S.S. Real Jonadi Giovani, con la quale chiede un differimento della discussione del deferimento adducendo impegni professionali; ritenuto che la richiesta non è supportata da idonea documentazione; RIGETTA la richiesta di differimento e dispone di procedersi oltre. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Il deferito non è comparso. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per il deferito: inibizione per la durata di mesi tre (3). I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig. CURRA’ Aldo mesi TRE (3) d’inibizione e quindi fino al 26 FEBBRAIO 2015.
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