COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di: -Sig. Gatto Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata, per rispondere della violazione ai sensi dell’art. 1 (ora 1 bis), comma, 1 e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motiva; -Società VALLATA S. AGATA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell’art. 62, comma 1 delle NOIF.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di: -Sig. Gatto Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata, per rispondere della violazione ai sensi dell'art. 1 (ora 1 bis), comma, 1 e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motiva; -Società VALLATA S. AGATA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell'art. 62, comma 1 delle NOIF. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, Letti gli atti inviati dal Presidente del Comitato Regionale Calabria, in merito alla aggressione subita dal direttore di gara, sig. Giambattista Genovesi, in occasione della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13, ad opera dì un soggetto non identificato e successivamente riconosciuto dallo stesso arbitro, in occasione di altra gara da lui diretta, Vallata S. Agata Ravagnese del 04.01.2014, nella persona del sig. Gatto Carmelo, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato, quale calciatore, per la società Vallata S. Agata; Esaminata la relazione del Collaboratore della Procura Federale, in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13; Considerato che dalle indagini svolte e dai documenti acquisiti, è emerso che il calciatore Gatto Carmelo è stato riconosciuto dall'arbitro sig. Giambattista Genovesi, quale persona che colpì il direttore di gara in questione al termine dell'incontro Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13, all'interno degli spogliatoi. In particolare, è stato accertato che: Al termine della gara in questione, all'interno degli spogliatoi, una persona con giubbotto nero e jeans gesticolava e colpiva con schiaffi alla nuca l'arbitro nei pressi del suo spogliatoio, prima di essere allontanata da dirigenti e calciatori della squadra Vallata S. Agata. Tale episodio è stato confermato, in sede di audizione avvenuta il 10.04.2014, dal sig. Violante Antonio, calciatore della società Real Catona che, in occasione di quella gara, ricopriva il ruolo di portiere di riserva per cui, non avendo giocato, rientrava negli spogliatoi qualche minuto prima dei compagni che rimanevano un po’ distanziati. Il sig. Violante ha dichiarato di avere assistito a detto episodio ma di non aver potuto riconoscere tale persona, non avendone intravisto il viso a causa della regnante confusione; Tale episodio, inoltre, è stato confermato dal sig. Scopelliti Giuseppe, dirigente del Real Catona in sede di audizione avvenuta il 4.4.2014, il quale dichiarava di aver notato la presenza di numerose persone all'interno degli spogliatoi al termine della gara e che, nel lasciare lo stadio a bordo della sua autovettura insieme al portiere della sua squadra, signor Violante Antonio, quest'ultimo lo informò di avere visto un soggetto, con giubbotto e jeans, dare uno schiaffo all'arbitro all'interno del tunnel e nelle vicinanze del suo spogliatoio; Il direttore di gara, sig. Giambattista Genovesi, in occasione della gara del 04.01.2013, Vallata S. Agata - Ravagnese, al momento dell'identificazione dei calciatori prima della gara, ha riconosciuto nella persona del sig. Gatto Carmelo (calciatore del Vallata S. Agata) l'aggressore che lo aveva colpito al termine della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13 all'interno dello spogliatoio. In sede di audizione egli ha, infatti, dichiarato: "Pur essendo in divisa da calciatore, ho notato, dopo trascorsi appena circa 40 gg., lo stesso taglio di capelli, la stessa barba incolta, la statura medio-alta e la medesimamagrezza". Tale circostanza risulta, inoltre, avvalorata dai fatto che il sig. Tosti Francesco, allenatore della squadra Vallata S. Agata, viene indicato come colui che provvedeva ad allontanare l'aggressore dell'arbitro, dialogando con lo stesso in tono confidenziale e mostrando, quindi, di ben conoscere la persona di cui trattasi; Ritenuto che i fatti, come sopra riassuntivamente esposti, e come, con maggior completezza, evidenziati dagli atti, integrino la violazione dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del C.G.S. (dovere di lealtà e correttezza) e dell'art. 3, comma 1, (responsabilità delle persone fisiche), da parte del calciatore del Vallata S. Agata, sig. Gatto Carmelo; Ritenuto che in ordine ai fatti come sopra evidenziati, debba essere chiamata a rispondere la società Vallata S. Agata, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 2, del C.G.S., nonché dell'ari. 62, comma 1, delle NOIF, Vista la proposta del sostituto procuratore, avv. Biagio Romano; Visto l'art. 32, (ora art. 32 ter) comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al Tribunale Sportivo Federale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria della F.l.G.C.: Sig. Gatto Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata, per rispondere della violazione ai sensi dell'art. 1 (ora 1 bis), comma 1 e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motiva; -Società Vallata S. Agata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell'art. 62, comma 1, delle NOIF. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. È comparso anche l’avvocato Raffaella Crucitti, in rappresentanza del signor Carmelo Gatto, avanzando richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra il deferito e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S.. Nessuno è comparso per la Società Vallata Sant’Agata. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per la Società Vallata S. Agata: ammenda pari a € 1500,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga alla Società VALLATA S.AGATA € 500,00(cinquecento/00) di ammenda. Sospende il procedimento a carico di Gatto Carmelo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it