COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.18 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara, ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente AGRIPPO Vincenzo fino al 31.1.2015, squalifica dell’allenatore PANARELLO Maurizio fino al 12.3.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.18 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara, ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente AGRIPPO Vincenzo fino al 31.1.2015, squalifica dell’allenatore PANARELLO Maurizio fino al 12.3.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il legale rappresentante della società reclamante, gli assistenti arbitrali e, telefonicamente, l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla terna arbitrale e’ emerso che sulla S.S. che conduce Delianova a Gioia Tauro una autovettura, identificata dal direttore di gara prima e dopo l’incontro in quanto parcheggiata affianco alla propria auto nello spazio all’interno del campo di giuoco di Delianuova, e che a fine partita veniva utilizzata da calciatori e sostenitori dell’A.S.D. Marina di Gioiosa, metteva in atto per oltre un kilometro una serie di manovre atte a creare pericolo e condizionamento nei confronti dell’autovettura con a bordo la terna arbitrale, e che, pertanto risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato,tuttavia, che le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500,00 inflitte alla ASD Marina di Gioiosa appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e, pertanto, devono essere ridotte. Mentre sono congrue ed adeguate alla natura ed all’entità dei fatti accertati l’inibizione del dirigente Agrippo Vincenzo fino al 31.1.2015 e la squalifica dell’allenatore Panarello Maurizio fino al 12.3.2015. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo: -riduce ad UNA (1) giornata effettiva di gara la squalifica del campo di gioco della A.S.D. Marina di Gioiosa; -riduce a € 250,00 (duecentocinquanta/00) l’ammenda inflitta alla A.S.D. Marina di Gioiosa; conferma nel resto; dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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