COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.28 della Società A.S.MARINES avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Marines – Palizzi Calcio del 9.11.2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 300,00, squalifica del calciatore PATAMIA Antonino per OTTO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.28 della Società A.S.MARINES avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Marines - Palizzi Calcio del 9.11.2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 300,00, squalifica del calciatore PATAMIA Antonino per OTTO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA - in via preliminare, che il reclamo proposto dalla società A.S. Marines va dichiarato inammissibile con riferimento alla sola impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara A.S. Marines - A.S.D. Palizzi Calcio del 09.11.2014 col punteggio di 0-3, non essendo stata allegata al reclamo la ricevuta comprovante la trasmissione alla controparte di copia del medesimo atto ai sensi dall’art.46, comma 5, del C.G.S.; - che, dal supplemento di rapporto dell’arbitro della gara succitata, risulta quanto qui di seguito riportato: -al 5° del II tempo, Patamia Antonino, calciatore della società Marines, veniva espulso per somma di ammonizioni e, nell’abbandonare il terreno di gioco, colpiva il capitano della squadra avversaria, Bonanno Fabio, con un pugno al volto e, inoltre, dopo essersi divincolato dai compagni di squadra che tentavano di trattenerlo, sferrava al Bonanno “una violenta pedata al petto in stile sforbiciata”; -il Patamia, nonostante l’intervento dei propri compagni di squadra e delle forze dell’ordine per bloccarlo, cercava di scontrarsi con altri calciatori avversari; -a questo punto, il calciatore Conteduca Giuseppe (A.S. Marines), che sedeva in panchina, entrava in campo e colpiva il calciatore avversario Petronio Norberto con un “violento pugno” allo zigomo sx e, a seguito della notifica del conseguente provvedimento di espulsione, proferiva parole minacciose nei confronti del calciatore suddetto ed espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, venendo poi allontanato da un dirigente della società avversaria e dalle forze dell’ordine; -in quel frangente, il calciatore Barilà Alfonso (A.S. Marines) si dirigeva correndo verso i calciatori avversari, “colpendo a casaccio” alcuni di essi, i quali, a loro volta, reagivano, spintonando l’aggressore; -contestualmente, entravano in campo tre sostenitori della società Marines, “colpendo con un calcio alla gamba dx” l’allenatore della società Palizzi Calcio, Paviglianiti Francesco e “cercando di colpire” altri giocatori della suddetta società; -a quel punto, l’arbitro sospendeva momentaneamente la gara, rientrando negli spogliatoi, nella speranza che ritornasse la calma; -trascorsi circa sedici minuti dalla momentanea sospensione della gara, il direttore di gara si rendeva conto che non vi erano le condizioni di proseguire la gara regolarmente, non solo per le inevitabili conseguenze fisiche e psichiche causate dagli atti di violenza subiti dal calciatori e dall’allenatore del Palizzi, ma anche per scongiurare il verificarsi di eventuali ulteriori incidenti e, pertanto, rientrava in campo e decretava la sospensione definitiva della gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara de qua, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S. Marines (cfr. C.U. n.60 del 13.11.2014 del Comitato Regionale Calabria): -punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; -penalizzazione di tre punti in classifica; -ammenda di € 300,00; -squalifica del calciatore Patamia Antonino per otto giornate. La società A.S. Marines argomenta il reclamo sostenendo: - per quanto concerne la posizione del Patamia, che nel narrato dell’arbitro vi sarebbe stato “un parziale travisamento dei fatti” in quanto il calciatore non avrebbe né tenuto alcun comportamento violento nei confronti del capitano della società avversaria né avrebbe preso parte “alle colluttazioni verificatesi in occasione della gara”; per quanto attiene alle sanzioni irrogate alla società, ridimensionando in modo generico la portata dei fatti verificatisi in campo. Tuttavia, i fatti per come narrati nel rapporto arbitrale in modo chiaro e circostanziato, non possono essere messi in dubbio, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S.. Le sanzioni della penalizzazione di tre punti in classifica e dell’ammenda di € 300,00 irrogate alla società reclamante appaiono congrue ed adeguate ai fatti narrati dal direttore di gara, tenuto conto sia della gravità dei fatti stessi che della reiterata recidiva specifica correttamente rilevata dal giudice di prime cure; Del pari appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti ascritti al calciatore Patania Antonino la squalifica per otto giornate comminatagli dal primo giudice, tenuto conto, in particolare, del fatto che a seguito della sua violenta aggressione nei confronti del capitano della società avversaria, si sono verificati i successivi scontri sul terreno di gioco che hanno provocato la sospensione definitiva della gara; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo della società A.S. Marines in relazione all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara A.S. Marines - A.S.D. Palizzi Calcio (disputatasi il 09.11.2014) col punteggio di 0 - 3; - rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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