COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.29 della Società A.C. SILA REGIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 13.11.2014 (ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente CALAMICI Salvatore fino al 12.1.2015,squalifica dell’allenatore VENNERI Gaspare fino al 26.11.2014, squalifica del calciatore COSTANZO Antonio per DUE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.29 della Società A.C. SILA REGIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 13.11.2014 (ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente CALAMICI Salvatore fino al 12.1.2015,squalifica
dell’allenatore VENNERI Gaspare fino al 26.11.2014, squalifica del calciatore COSTANZO Antonio per DUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
- in via preliminare, rileva che va dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C. Sila Regia con riferimento alle squalifiche dell’allenatore Venneri Gaspare fino al 26.11.2014 e del calciatore Costanzo Antonio per due gare effettive perché inferiori ai limiti previsti dall’art.45 del C.G.S.;
- per quanto attiene la sanzione dell’ammenda di € 200,00 irrogata alla società reclamante, risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e, pertanto, va confermata;
- mentre relativamente alla squalifica di Calaminici Salvatore, ritenuto che dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento allo stato lo stesso non è tesserato con la Società AC Sila Regia, deve essere annullata l’inibizione inflittagli e gli atti devono essere trasmessi al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza;
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale:
dichiara inammissibile il reclamo della Società A.C. Sila Regia in relazione all’impugnazione delle squalifiche dell’allenatore VENNERI Gaspare fino al 26.11.2014 e del calciatore COSTANZO Antonio per DUE gare effettive;
annulla l’inibizione fino al 12.1.2015 irrogata in primo grado a CALAMINICI Salvatore e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza; rigetta nel resto;
dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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